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Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 6 pagine
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5 Oltre alla documentazione, la FINMA pubblica anche i pareri espressi in merito alla consultazione e il rapporto sui risultati.
Art. 12 Riconoscimento dell’autodisciplina
1 Prima di riconoscere un’autodisciplina come standard minimo di cui all’articolo 7 capoverso 3 LFINMA, la FINMA svolge una consultazione delle unità amministrative cointeressate secondo l’articolo 9 e una consultazione pubblica secondo gli articoli 10 e 11.
2 Le autodiscipline sono riconosciute dal consiglio di amministrazione della FINMA.
Art. 13 Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF
1 La FINMA coordina la sua attività di regolamentazione con il DFF e a tal fine si consulta regolarmente con il DFF.
2 La FINMA e il DFF mettono a reciproca disposizione, se consentito, tutte le informazioni, i documenti e i dati di cui necessitano per adempiere i propri compiti.
3 La FINMA e il DFF regolano i dettagli della loro collaborazione in un accordo.
Sezione 4: Obiettivi strategici della FINMA
Art. 14
1 Per la definizione degli obiettivi strategici, la FINMA si basa sulle direttive per l’emanazione degli obiettivi strategici di unità della Confederazione rese autonome.
2 Gli obiettivi strategici della FINMA comprendono punti centrali dell’attuazione nonché, se opportuno, indicatori e valori di riferimento per determinare il raggiungimento degli obiettivi.
3 La FINMA sottopone gli obiettivi strategici al DFF tre mesi prima della prevista approvazione da parte del Consiglio federale.
4 Gli obiettivi strategici della FINMA sono pubblicati dopo l’approvazione da parte del Consiglio federale.
Sezione 4: Scambio di informazioni non accessibili al pubblico
Art. 15
La FINMA informa il DFF in merito a informazioni non accessibili al pubblico concernenti determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario, nonché nei casi con una portata economica o se potenzialmente ampia.