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Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 6 pagine

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c. la partecipazione a colloqui e negoziati bilaterali del DFF intesi a difendere gli interessi della Svizzera nelle questioni finanziarie internazionali nonché l’assistenza specialistica fornita al DFF in questi colloqui e negoziati.

2 Nel quadro dell’adempimento dei compiti internazionali, la FINMA può concludere accordi giuridicamente non vincolanti.

Art. 3 Rappresentanza e posizione a livello internazionale

1 Nell’adempimento dei suoi compiti internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c, la FINMA tiene conto della politica dei mercati finanziari del Consiglio federale.

2 Se rappresenta la Svizzera negli organismi internazionali, la FINMA definisce la propria posizione d’intesa con il DFF. La responsabilità della politica internazionale dei mercati finanziari incombe al DFF.

3 Il DFF difende nei confronti del Consiglio federale e dell’Assemblea federale le posizioni presentate in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali.

Art. 4 Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF

1 La FINMA coordina con il DFF i propri compiti internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c.

2 La FINMA e il DFF mettono a reciproca disposizione, se consentito, tutte le informazioni, i documenti e i dati derivanti dai compiti internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c nonché da organizzazioni e organismi internazionali di cui necessitano per adempiere i propri compiti.

3 Se opportuno e consentito, la FINMA o il DFF può prendere parte agli incontri delle organizzazioni e degli organismi internazionali nelle quali siede l’altra autorità.

4 La FINMA e il DFF regolano in un accordo i dettagli della loro collaborazione e del loro scambio di informazioni nell’ambito dei compiti internazionali.

Sezione 3: Attività di regolamentazione della FINMA

Art. 5 Forme di regolamentazione

1 Se una legge federale o un’ordinanza del Consiglio federale conferisce alla FINMA la facoltà di emanare norme di diritto, queste devono avere la forma di ordinanza. Salvo disposizione contraria, la competenza normativa si limita all’emanazione di disposizioni tecniche di rilevanza secondaria.

2 Nella sua attività di vigilanza la FINMA può creare trasparenza nell’applicazione della legislazione sui mercati finanziari per il tramite di circolari. Le circolari servono esclusivamente all’applicazione del diritto e non devono contenere norme di diritto (art. 7 LFINMA).