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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza RU ...

Art. 30 cpv. 1bis

1bis

Carcasse, mezzene o quarti oppure mezzene sezionate in non più di tre pezzi possono essere disossate e sezionate prima di raggiungere la temperatura indicata nell’articolo 29 capoverso 1 lettera a se sono state trasportate nei termini della deroga di cui all’articolo 29 capoverso 4bis. In questo caso, durante il sezionamento e il disossamento la carne deve essere esposta a una temperatura dell’aria che garantisca una diminuzione continua della temperatura della carne. Non appena sezionata e, se del caso, imballata, la carne deve essere refrigerata alla temperatura di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a.

Art. 32 cpv. 6

6Se è dimostrato che non soddisfa i criteri microbiologici di cui all’allegato 1, la carne separata meccanicamente può essere utilizzata soltanto per la fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente da parte di aziende alimentari autorizzate conformemente all’articolo 21 ODerr.

Art. 36 cpv. 3

3Per il procedimento di fabbricazione di collagene destinato al consumo umano si applica quanto segue:

a. il materiale osseo di ruminanti è sottoposto a un processo di trasformazione durante il quale l’intero materiale osseo viene finemente frantumato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (con una concentrazione minima del 4 per cento e un pH < 1,5) per un periodo non inferiore a due giorni; questo trattamento è seguito dalla regolazione del pH con acido o soluzione alcalina nei modi seguenti:

1. con uno o più risciacqui e successiva filtrazione, frantumazione o estrusione; o

2. con un processo riconosciuto equivalente.

b. le altre materie prime sono sottoposte a un processo di trasformazione comprendente il lavaggio e la regolazione del pH con acido o soluzione alcalina, seguiti da:

1. uno o più risciacqui e successiva filtrazione, frantumazione o estrusione; o

2. un processo riconosciuto equivalente.

Art. 66 cpv. 1 lett. c e 4

1Il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti necessari nell’ambito del suo controllo autonomo per garantire che:

c. i prodotti fabbricati, trasformati o preparati rispettino i valori microbiologici di riferimento per la verifica della buona prassi procedurale durante il periodo di conservabilità.