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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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gnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso luogo di provenienza, destinati alla stessa azienda di destinazione e che appartengono alla stessa specie e classe o per i quali vale la stessa descrizione;
o. posto d’ispezione frontaliero: luogo, con le relative strutture, in cui vengono effettuati i controlli veterinari di confine;
Art. 11 Reimportazione delle partite respinte o rifiutate
1Dopo l’esportazione in un Paese terzo, i prodotti animali possono essere reimportati soltanto qualora sia presente il certificato d’esportazione, in originale o in copia autenticata, e la competente autorità del Paese terzo motivi il respingimento o il rifiuto e attesti che:
a. sono state rispettate le condizioni di immagazzinamento e di trasporto dei prodotti;
b. non si è verificato in alcun momento il pericolo di una contaminazione incrociata;
c. la partita non è stata manipolata in alcun modo.
2Qualora i prodotti animali siano conservati in contenitori sigillati e la sigillatura sia intatta è sufficiente una conferma scritta da parte dell’impresa di spedizione del fatto che le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b sono rispettate.
3I prodotti animali reimportati possono essere ritrasportati solo nell’azienda di provenienza indicata sull’autorizzazione d’esportazione.
Art. 12 cpv. 1 lett. b e 3
1Per l’importazione di prodotti animali che non soddisfano le condizioni d’importazione armonizzate dell’UE, l’USAV può rilasciare un’autorizzazione qualora sia previsto l’utilizzo di prodotti animali per:
b. campioni destinati a ricerca, diagnosi e analisi.
3Una volta soddisfatto lo scopo di utilizzo, i prodotti animali devono essere riesportati nel loro Paese di provenienza oppure eliminati conformemente all’OSOAn11.
Art. 14 Lettere e pacchi destinati a privati
Alle lettere e ai pacchi contenenti prodotti animali, spediti da Paesi terzi a privati nel territorio d’importazione e destinati al consumo privato, si applica per analogia l’articolo 13 capoverso 1.
Art. 15 cpv. 1
1Il DFI stabilisce per quali animali e prodotti animali è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite in caso di importazione.