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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Art. 17 cpv. 2, 3, 5 e 8
2Le persone fisiche o giuridiche che intendono registrarsi come azienda di destinazione e/o importatore devono richiedere tale registrazione all’autorità cantonale competente.
3Le persone fisiche o giuridiche che intendono registrarsi come persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono richiedere tale registrazione all’USAV.
5Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito una formazione. La prova della formazione può essere prodotta con:
a la frequenza di un corso di formazione proposto dall’USAV; oppure
b. la conferma da parte di una persona appartenente alla stessa azienda del richiedente e registrata in TRACES del fatto che il richiedente dispone delle necessarie conoscenze.
8L’USAV propone la formazione di cui al capoverso 5 lettera a a titolo gratuito.
Art. 18 cpv. 2bis
2bisQualora dati relativi alla partita fossero già stati registrati in TRACES o trasmessi elettronicamente a TRACES da parte dell’ufficio competente per l’esportazione nel Paese di provenienza, per la notifica preventiva vanno ripresi direttamente tali dati.
Art. 22 cpv. 1bis
1bisLe partite devono essere imballate in modo tale che nessun prodotto animale o secrezione animale possa fuoriuscirne o defluirne.
Art. 23 Rubrica
Temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento
Art. 24 cpv. 2
2Essa deve, immediatamente dopo l’atterraggio dell’aeromobile:
a. trasferire per via diretta gli animali e i prodotti animali nel posto d’ispezione frontaliero;
b. consegnare o mettere a disposizione in formato elettronico al servizio veterinario di confine i necessari documenti di accompagnamento.
Art. 31 Bestiame da macello
Il bestiame da macello può unicamente essere trasferito in una grande azienda ai sensi dell’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 16 dicembre 201612 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).