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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Art. 7 cpv. 1 lett. b

1È necessaria un’autorizzazione dell’USAV per l’importazione di:

b. i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201111;

Art. 16 rubrica

Temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento

Art. 18 Bestiame da macello

Il bestiame da macello può unicamente essere trasferito in una grande azienda ai sensi dell’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 16 dicembre 201612 concernente la macellazione e il controllo delle carni.

Art. 24 cpv. 3 lett. f

3Si applicano per analogia le seguenti disposizioni:

f. articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento);

Art. 25 cpv. 1 lett. e

1Per l’esportazione di animali e prodotti animali dal territorio d’importazione valgono per analogia le seguenti disposizioni per l’importazione:

f. articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento).

Art. 28 lett. b

I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto se la partita è accompagnata da un certificato sanitario emesso mediante TRACES:

b. proteine animali trasformate ai sensi dell’articolo 3 lettera hbisOSOAn13.

Art. 46 cpv. 2

2Le opposizioni e i ricorsi rientranti nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 67–71 LDerr.

11Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo-

sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE)

n. 2019/319, GU L 61 del 28.2.2019, pag. 1.

12 RS 817.190

13 RS 916.441.22