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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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e. gli animali e i prodotti animali per i quali, a causa di motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie o sull’igiene delle derrate alimentari, non è possibile la rispedizione o il proseguimento del trasporto.

Art. 81 Rubrica

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 82 Misure applicabili al traffico per via navale sul Reno e agli aeroporti

privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato

1Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato l’ufficio doganale riscontra partite soggette al controllo veterinario di confine le trattiene e informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova l’ufficio doganale. L’autorità cantonale competente prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali.

2Nel caso dei prodotti animali, l’autorità cantonale competente può ordinare il sequestro, il respingimento, la trasformazione, il trattamento o la confisca dell’intera partita. Per il respingimento, la trasformazione o il trattamento sono applicabili per analogia gli articoli 70 e 71. Eventuali successivi controlli veterinari di confine devono essere preventivamente concordati con il relativo posto d’ispezione frontaliero. La competente autorità cantonale smaltisce le partite confiscate conformemente all’OSOAn17 o ne ordina tale smaltimento.

3Per gli animali vivi, l’autorità cantonale competente dispone il trasporto immediato, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, verso un posto d’ispezione frontaliero autorizzato.

Art. 84 cpv. 4

4Nel caso dei prodotti animali, l’autorità cantonale competente può adottare misure secondo l’articolo 82 capoverso 2.

Art. 98 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g

1Devono essere registrate in TRACES le seguenti autorità, istituzioni e persone:

g i laboratori incaricati dal servizio veterinario di confine di eseguire analisi di campioni.

Art. 103 cpv. 1 lett. c ed ebis

1Sono a carico dell’importatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:

c. i costi sostenuti per gli esami di laboratorio secondo l’articolo 64 capoversi 2 e 3;

17 RS 916.441.22