Progetto
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 443Fedlex · Progetto
e. gli animali e i prodotti animali per i quali, a causa di motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie o sull’igiene delle derrate alimentari, non è possibile la rispedizione o il proseguimento del trasporto.
Art. 81 Rubrica
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 82 Misure applicabili al traffico per via navale sul Reno e agli aeroporti
privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato
1Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato l’ufficio doganale riscontra partite soggette al controllo veterinario di confine le trattiene e informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova l’ufficio doganale. L’autorità cantonale competente prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali.
2Nel caso dei prodotti animali, l’autorità cantonale competente può ordinare il sequestro, il respingimento, la trasformazione, il trattamento o la confisca dell’intera partita. Per il respingimento, la trasformazione o il trattamento sono applicabili per analogia gli articoli 70 e 71. Eventuali successivi controlli veterinari di confine devono essere preventivamente concordati con il relativo posto d’ispezione frontaliero. La competente autorità cantonale smaltisce le partite confiscate conformemente all’OSOAn17 o ne ordina tale smaltimento.
3Per gli animali vivi, l’autorità cantonale competente dispone il trasporto immediato, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, verso un posto d’ispezione frontaliero autorizzato.
Art. 84 cpv. 4
4Nel caso dei prodotti animali, l’autorità cantonale competente può adottare misure secondo l’articolo 82 capoverso 2.
Art. 98 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g
1Devono essere registrate in TRACES le seguenti autorità, istituzioni e persone:
g i laboratori incaricati dal servizio veterinario di confine di eseguire analisi di campioni.
Art. 103 cpv. 1 lett. c ed ebis
1Sono a carico dell’importatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:
c. i costi sostenuti per gli esami di laboratorio secondo l’articolo 64 capoversi 2 e 3;