Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

prietà caratteristica del prodotto. Queste denominazioni sono elencate nella decisione della Commissione 2010/791/UE2 a seconda delle lingue. Ad esempio la denominazione specifica «Erdnussbutter» può essere utilizzata in tedesco, tuttavia «burro d’arachidi» non può essere utilizzato in italiano. Queste eccezioni devono essere possibili anche secondo il diritto svizzero.

Articolo 15 capoverso 2 lettera a

Attualmente le derrate alimentari geneticamente modificate non sono considerate nuovi tipi di derrate alimentari e per tutti gli aspetti sono soggette alle disposizioni relative alle derrate alimentari geneticamente modificate.

Nell’UE i fermentatori (cfr. commento sotto relativo all’art. 31 cpv. 5) non sono considerati derrate alimentari geneticamente modificate, bensì nuovi tipi di derrate alimentari. Poiché anche per i fermentatori si applica la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari, in questa disposizione occorre prevedere una deroga per questi prodotti.

Prodotti OGM

Articolo 31 capoversi 3 e 5

Il capoverso 3 precisa che nel caso di prodotti che sono OGM, che li contengono o che provengono dall’incrocio con OGM, l’USAV dirige la procedura di autorizzazione. Poiché questi prodotti sono soggetti alla LIG, esso sottopone la domanda all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L’USAV rilascia l’autorizzazione solo se, in base allo stato attuale della scienza, può essere escluso un pericolo per l’ambiente.

Capoverso 5

Nel diritto svizzero i prodotti OGM sono specificati in maniera diversa rispetto al diritto UE: le sostanze prodotte in un sistema chiuso a partire da microorganismi geneticamente modificati e poi separate da tali organismi, depurate e chimicamente definite non sono considerati prodotti OGM (ad es. vitamina B12). Questi prodotti derivanti da un processo di fermentazione non sono composti da OGM, ma sono considerati prodotti «ottenuti da OGM». Nell’UE queste sostanze sono soggette alle regolamentazioni sui nuovi tipi di derrate alimentari e quindi alla relativa procedura di autorizzazione.

Oggi in Svizzera i prodotti derivanti da un processo di fermentazione devono essere sottoposti a una procedura di autorizzazione OGM per poter essere immessi sul mercato. Essi non sono soggetti all’obbligo di caratterizzazione (art. 7 cpv. 7 ODerrGM). L’industria e il commercio considerano la situazione attuale insoddisfacente dato che nell’UE e in Svizzera devono essere effettuate procedure di autorizzazione differenti per immettere sul mercato lo stesso prodotto. Pertanto in Svizzera anche questi prodotti devono essere sottoposti alle disposizioni concernenti i nuovi tipi di derrate alimentari ai sensi degli articoli 15–19 ODerr.

Il capoverso 5 precisa che i prodotti che sono stati ottenuti da OGM, separati da microorganismi, depurati e chimicamente definiti nonché fabbricati in un sistema chiuso secondo lʼarticolo 3 lettera h dellʼordinanza sullʼimpiego confinato (cosiddetti prodotti derivanti da un processo di fermentazione come ad es. vitamina B12) sono ora soggetti alla regolamentazione sui nuovi tipi di derrate alimentari (in part. art. 15 cpv. 1 lett. f e i ODerr). Queste sostanze non sono più soggette alla procedura di autorizzazione

2 Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 336 del 21.12.2010, pag. 55. Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso