Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

In applicazione della mozione 15.4114 Bourgeois Regole appropriate per l’etichettatura "senza OGM/senza ingegneria genetica" occorre mitigare le condizioni per poter contrassegnare le derrate alimentari di origine animale con la dicitura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». La mozione Bourgeois incarica in particolare il Consiglio federale di adeguare il diritto attuale per poter contrassegnare e pubblicizzare in Svizzera le derrate alimentari ottenute senza ricorso alla tecnologia genetica in maniera simile ai Paesi limitrofi.

Attualmente vale quanto segue: le derrate alimentari possono essere contrassegnate con la dicitura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se nell’intero processo di produzione si è rinunciato completamente all’utilizzo di prodotti derivanti da OGM. È autorizzato, eccezionalmente, soltanto l’utilizzo di medicamenti veterinari ottenuti da OGM. Per poter apporre l’indicazione «senza ricorso alla tecnologia genetica», una derrata alimentare, un ingrediente o un coadiuvante tecnologico equivalente deve inoltre essere autorizzato secondo il diritto svizzero in qualità di derrata alimentare OGM oppure deve essere prodotto secondo il diritto svizzero con sostanze ausiliarie dell’agricoltura o con prodotti di base (alimenti per animali o additivi per alimenti per animali) che sono OGM, contengono OGM o sono da essi ottenuti.

L’Unione europea (UE) non contempla un diritto comunitario riguardante la menzione di una rinuncia parziale o completa dell’utilizzo della tecnologia genetica nella fabbricazione di derrate alimentari. Invece alcuni Stati dell’UE (in particolare Germania, Austria e Francia) dispongono di diverse prescrizioni a questo riguardo. In questi Paesi per la produzione di derrate alimentari di origine animale possono essere generalmente impiegati o impiegati a determinate condizioni, in aggiunta ai medicamenti veterinari, anche additivi per alimenti per animali derivati da microorganismi geneticamente modificati (vitamine e amminoacidi). Le derrate alimentari di origine animale così fabbricate possono comunque essere contrassegnate con la dicitura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica».

In Svizzera si intende adeguare i requisiti relativi alla dicitura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» a quelli dei nostri Paesi limitrofi. Come menzionato sopra, la disposizione riguardante questa dichiarazione viene trasposta nell’ODerr. Attualmente può essere utilizzata soltanto l’indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» (cfr. art. 7 cpv. 9 ODerrGM), in futuro, tramite la formulazione aperta della frase introduttiva del capoverso 4 saranno possibili anche altre indicazioni equivalenti. Lo scopo è evitare ostacoli al commercio.

Il capoverso 4 lettera a numeri 1 e 2 comprende, come finora, la rinuncia ai prodotti OGM nell’intero processo di fabbricazione e include di regola anche l’impiego di fermentatori.

Per le derrate alimentari di origine animale oggi è possibile utilizzare l’indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica», anche se durante la produzione sono stati utilizzati medicamenti veterinari ottenuti da OGM. L’articolo 7 capoverso 8 lettera a numero 2 ODerrGM prevede una tale eccezione per i medicamenti veterinari. Questa eccezione deve essere mantenuta ed estesa agli additivi per alimenti per animali. Oltre ai medicamenti veterinari (cpv. 5 lett. a) ora sono autorizzati anche gli additivi per alimenti per animali fabbricati a partire da OGM secondo l’articolo 31 capoverso 5 (cpv. 5 lett. b). Questi additivi devono essere dichiaratamente mai disponibili senza manipolazioni genetiche e necessari per l’approvvigionamento appropriato ai bisogni degli animali ai fini della loro salute e protezione.

Nel caso concreto la modifica proposta può essere illustrata nella maniera seguente:

Yogurt A viene prodotto con il latte di una mucca non alimentata con alimenti per animali OGM, che ha ricevuto additivi per alimenti per animali senza manipolazioni genetiche ed è stata trattata con medicamenti veterinari OGM.

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso