Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
OGM, bensì alla procedura di autorizzazione di nuovi tipi di derrate alimentari che richiede criteri comparabili. La valutazione del pericolo per la salute avviene in entrambe le procedure secondo gli stessi criteri rigorosi affinché la protezione della salute dei consumatori continui ad essere garantita. Come avviene già oggi, queste sostanze continuano ad essere escluse dall’obbligo di caratterizzazione (art. 7 cpv. 7bisODerrGM). Per questi prodotti non sussiste un pericolo per l’ambiente come accade per gli altri OGM.
Articolo 33 capoverso 1 frase introduttiva e 1bis
L’articolo 33 disciplina l’obbligo di documentazione per i prodotti OGM.
Nella frase introduttiva del capoverso 1 viene utilizzata l’espressione «prodotti OGM» presente all’articolo 31 capoverso 1, e sta per derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute. L’obbligo di documentazione si deve applicare anche ai prodotti OGM ai sensi dell’articolo 31 capoverso ODerr.
Articolo 37
L’articolo 37 disciplina l’obbligo di caratterizzazione per i prodotti OGM.
I capoversi 1 e 2 corrispondono ai capoversi 1 e 3 in vigore.
Attualmente l’ODerrGM stabilisce quali condizioni devono rispettare le derrate alimentari per poter essere contrassegnate con la dicitura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». A seguito dell’importanza della disposizione concernente tale dicitura, la regolamentazione viene trasferita dall’ODerrGM all’ODerr. Per motivi di tecnica legislativa il capoverso 2 viene abrogato e la regolamentazione viene ripresa nel capoverso 4. L’attuale capoverso 4 diventa capoverso 3. Poiché non devono essere possibili eccezioni per la regolamentazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» da parte del DFI, la sua competenza si limita in futuro ad eccezioni riguardanti la caratterizzazione di derrate alimentari geneticamente modificate (cpv. 3)
Caratterizzazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» (attuazione della mozione
15.4114 Bourgeois Regole appropriate per l’etichettatura "senza OGM/senza ingegneria genetica")
In Svizzera i consumatori prediligono derrate alimentari prive di OGM, pertanto l’agricoltura svizzera si adopera con impegno per rinunciare all’impiego della tecnologia genetica e ha volontariamente scelto un’alimentazione del bestiame da reddito priva di OGM. Nonostante questi sforzi il rigoroso quadro giuridico non consente in Svizzera, al contrario dei nostri Paesi limitrofi, di sottolineare e pubblicizzare la fabbricazione priva di OGM per le derrate alimentari di origine animale, come lo yogurt, poiché spesso gli additivi per alimenti per animali, come le vitamine e gli aminoacidi, sono stati ottenuti da microorganismi geneticamente modificati. Non si può del tutto rinunciare all’impiego di questi prodotti visto che non sono sempre disponibili in qualità prive di manipolazioni genetiche. Vi sono additivi per alimenti per animali, come ad esempio la vitamina B12, che non vengono più prodotti senza manipolazioni genetiche. Pertanto, l’impiego di questo tipo di additivi è inevitabile. Di conseguenza, le derrate alimentari di origine animale fabbricate con questi prodotti non possono essere pubblicizzate con l’indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». Inoltre, prodotti come per esempio gli yogurt importati potrebbero provenire da una produzione in cui le mucche sono state alimentate con alimenti per animali geneticamente modificati, indicazione che non deve figurare sullo yogurt. Tali prodotti importati non possono essere distinti da quelli svizzeri, che sono sempre fabbricati senza alimenti per animali di qualità OGM.
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso