Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
In Svizzera le derrate alimentari di origine animale possono recare l’indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se soddisfano le caratteristiche richieste dalla suddetta categoria dello «yogurt A». Per i prodotti come lo yogurt B o C l’indicazione è vietata. I consumatori, pertanto, già oggi sono messi di fronte alla possibilità di acquistare yogurt, come lo yogurt A, con questa indicazione, nonostante per la loro produzione siano stati utilizzati medicamenti veterinari OGM.
Inoltre, i prodotti come lo yogurt C, che contengono alimenti per animali OGM impiegati nell’alimentazione delle mucche, non sono attualmente soggetti all’obbligo di caratterizzazione OGM. Questi prodotti giungono sul mercato svizzero soltanto tramite l’importazione, poiché l’agricoltura svizzera rinuncia all’impiego di mangimi OGM.
Attuando la mozione si creano i presupposti per poter pubblicizzare con la dicitura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» derrate alimentari di origine animale contenenti additivi per alimenti per animali OGM, ma non alimenti per animali OGM.
Per non poter pubblicizzare con l’indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» evidenze ovvie, come le derrate alimentari di origine vegetale per cui in Svizzera non sono previste autorizzazioni OGM, si mantiene l’articolo 7 capoverso 8 lettera c ODerrGM, secondo cui una derrata alimentare OGM dello stesso tipo deve essere autorizzata (cfr. art. 37 cpv. 4 lett. c n. 1). In futuro continuerà a essere vietato pubblicizzare derrate alimentari di origine vegetale, come mele o patate, con l’indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica», se non sono autorizzate secondo il diritto svizzero derrate alimentari OGM dello stesso tipo. Qualora non sia autorizzata una derrata alimentare OGM dello stesso tipo, per poter utilizzare la suddetta indicazione occorre soddisfare in alternativa la condizione secondo la quale è autorizzato produrre secondo il diritto svizzero derrate alimentari dello stesso tipo con sostanze ausiliarie dell’agricoltura o prodotti di base che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenuti (cfr. art. 37 cpv. 4 lett. c n. 2 ODerr). Pertanto, lo yogurt C importato in Svizzera e prodotto con alimenti per animali OGM è considerato come prodotto dello stesso tipo e dunque allo yogurt A e B è possibile apporre l’indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica».
In sintesi: in Svizzera potranno ora essere pubblicizzati in modo negativo soltanto le derrate alimentari di origine animale, come lo yogurt B, e come finora lo yogurt A. La caratterizzazione di altri prodotti non subisce modifiche (v. tabella).
Articolo 38 capoverso 2 e 3 secondo periodo
Le espressioni «prodotto» e «derrata alimentare» nel capoverso 2 sono state modificate al fine di armonizzarle con la terminologia usata nell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16).
Tutte le procedure di autorizzazione nel diritto alimentare si basano di regola sugli articoli 3 segg. ODerr. Tuttavia qui non si applica l’articolo 3 ODerr poiché per il rilascio dell’autorizzazione valgono i criteri di cui all’articolo 38 capoverso 2. Nell’OID vi sono tuttavia ulteriori requisiti relativi alla procedura di autorizzazione (v. art. 32 e 33 OID), motivo per cui nel secondo periodo dell’articolo 38 capoverso 3 viene creata una relativa delega.
Articolo 39 capoverso 2 lettera a e d
Le regolamentazione della dichiarazione scritta della provenienza si applica anche ai ratiti. Questa disposizione si era persa a causa di un errore che viene ora rettificato (cpv. 2 lett. a).
Nel caso delle derrate alimentari confezionate o imballate su richiesta del consumatore sul luogo di consegna oppure preimballate ai fini della loro consegna immediata e che sono facilmente deperibili deve essere indicata la data di scadenza. Sono considerate facilmente deperibili le derrate alimentari
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso