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Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 4 pagine

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Ordinanza Avamprogetto per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAP)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1La presente ordinanza disciplina i provvedimenti preventivi per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria di cui all’articolo 2 lettera b LAP. I provvedimenti devono assicurare:

a. l’approvvigionamento di acqua potabile il più a lungo possibile;

b. la disponibilità di acqua potabile in quantità sufficiente e in ogni momento;

c. l’approvvigionamento indisturbato e la rimozione rapida delle turbative.

2La presente ordinanza si applica a tutti i servizi di approvvigionamento di utilità pubblica e ai servizi incaricati dell’evacuazione e depurazione delle acque, nella misura in cui possano mettere in pericolo l’approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 2 Quantità minime

1In una situazione di grave penuria, devono essere sempre disponibili almeno le seguenti quantità di acqua potabile:

a. fino al terzo giorno: il più possibile;

b. dal quarto giorno:

1. per le economie domestiche, almeno 4 litri per persona e al giorno,

2. per ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo e istituti per disabili, aziende agricole e aziende che producono beni d’importanza vitale: la quantità stabilita dal Cantone.

2I Cantoni possono prescrivere che siano messe a disposizione quantità supplementari di acqua potabile.

3La quantità di acqua potabile necessaria globalmente viene calcolata per ogni zona di approvvigionamento con dati aggiornati in base al numero di abitanti, al numero di aziende agricole e di aziende che producono beni d’importanza vitale.

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 3 Principio

I Cantoni provvedono a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. Per adempiere i loro compiti possono collaborare con altri Cantoni.

Art. 4 Preparativi

1I Cantoni creano un inventario digitale degli impianti per l’approvvigionamento di acqua, delle falde freatiche e delle sorgenti che si prestano a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile. L’inventario deve contenere in particolare indicazioni su:

a. la portata e la qualità delle falde freatiche;

b. le captazioni di acqua di laghi e di fiumi;

c. le captazioni in falda e le sorgenti;

d. i serbatoi e gli impianti di pompaggio;

e. le reti di distribuzione e le fontane a getto continuo di acqua potabile;

f. le captazioni di emergenza di acque sotterranee e le trivellazioni di prospezione acquifera.

2I Cantoni designano gli impianti indispensabili per l’approvvigionamento in base a una valutazione dei rischi.

RU....

1 RS 531 2018–3509