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Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 4 pagine
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3Designano i Comuni che devono garantire l’approvvigionamento in una determinata zona, da soli o assieme ad altri Comuni, nelle situazioni di grave penuria.
4Elaborano in base all’inventario cartine digitali e le aggiornano periodicamente. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ne stabilisce le disposizioni necessarie.
5L’inventario e le cartine digitali vengono classificati come confidenziali conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni.
Art. 5 Depositi e acquisto di materiale
Se le quantità minime di cui all’articolo 2 non possono essere garantite con altri mezzi, i Cantoni provvedono alla gestione di depositi regionali e all’acquisto di materiale pesante come tubi a raccordo rapido, gruppi elettrogeni di emergenza e unità per il trattamento dell’acqua.
Art. 6 Analisi della qualità dell’acqua potabile
I Cantoni provvedono affinché le analisi della qualità dell’acqua potabile possano essere intensificate a breve termine.
Sezione 3: Compiti degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico
Art. 7 Principi
1Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico adottano provvedimenti per evitare situazioni di grave penuria.
2Gli esercenti degli impianti di una zona di approvvigionamento idrico collaborano sul piano organizzativo e tecnico per adempiere i compiti loro attribuiti dall’autorità cantonale competente.
Art. 8 Piano per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile
1Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico elaborano un piano per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. Il piano deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il bilanciamento della quantità di acqua;
b. i possibili pericoli e danni considerati nella pianificazione;
c. il tipo e l’entità dei provvedimenti;
d. la successione temporale dell’esecuzione dei provvedimenti;
e. la collaborazione con le autorità competenti e con gli organismi d’intervento;
f. informazioni per la popolazione sulle scorte di emergenza.
2Il piano deve essere sottoposto all’autorità cantonale per approvazione.
3È classificato come confidenziale conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni.
Art. 9 Documentazione
1Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico elaborano una documentazione per le situazioni di grave penuria.
2La documentazione deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a. i provvedimenti immediati per rimuovere le turbative;
b. le basi per il calcolo delle quantità minime necessarie;
c. il materiale di riserva e di riparazione;
d. l’inventario degli impianti di approvvigionamento idrico e delle falde freatiche;
e. i piani d’intervento e i capitolati d’oneri per il personale, nonché gli avvisi per la popolazione;
f. i piani d’intervento del mutuo aiuto regionale e interregionale.
3Gli esercenti controllano periodicamente la correttezza e la completezza della documentazione.
4Mettono a disposizione delle autorità cantonali competenti a loro richiesta gratuitamente una copia della documentazione.
5La documentazione è classificata come confidenziale conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni.
Art. 10 Formazione, formazione continua ed esercitazioni
Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono regolarmente alla formazione professionale, alla formazione continua e alle esercitazioni.
Art. 11 Materiale di riserva e di riparazione
1Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono affinché sia disponibile il materiale di riserva e di riparazione necessario a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile, compresi i prodotti di disinfezione e di decontaminazione.
2Il materiale deve essere protetto da influssi dannosi esogeni.