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Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 4 pagine
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Titolo prima dell’art. 29a
Capitolo: Organismi
Sezione 1: Utilizzazione di organismi Art. 29a-29f immutati
Titolo prima dell’art. 29fbis
Sezione 2: Misure particolari contro gli organismi alloctoni invasivi
Art. 29fbis
1Il Consiglio federale emana prescrizioni volte a prevenire, a combattere e a sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi, tenendo conto in particolare del potenziale di danno e della diffusione degli organismi.
2Il Consiglio federale emana in particolare prescrizioni su:
a. le misure di riduzione dell’importazione accidentale di organismi alloctoni invasivi;
b. l’obbligo di notifica in caso di presenza di organismi alloctoni invasivi;
c. gli obblighi di manutenzione e di lotta;
d. il coordinamento da parte della Confederazione di misure intercantonali.
3La Confederazione adotta misure al confine, stabilisce le misure intercantonali e le coordina; i Cantoni adottano le altre misure necessarie.
4I detentori di fondi, impianti o oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi alloctoni invasivi devono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguirne la sorveglianza, l’isolamento, il trattamento o la distruzione o tollerare tali misure.
5Il Consiglio federale può affidare l’emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa concernenti organismi alloctoni invasivi a uffici federali del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
Titolo prima dell’art. 29g
Sezione 3: Commissioni consultive
Art. 29g Rubrica abrogata
Art. 33 cpv. 1
1Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive