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Consultazione 2019/38: Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (misure contro le specie esotiche invasive) · 4 pagine
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della legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque nonché nella legislazione federale sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico, sulle sostanze e gli organismi, sui rifiuti e sulle tasse d'incentivazione.
Art. 35 cpv. 4
4Chi produce all’interno del Paese sostanze soggette alla tassa deve dichiararle.
Art. 41 cpv. 1
1La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell’acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a - 29fbiscapoverso 3, prima parte del periodo (organismi), 29g (commissioni consultive), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis(tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.
Art. 60 cpv. 1 lett. kbis
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: [...]
kbis. viola le prescrizioni sugli organismi alloctoni invasivi (art. 29fbiscpv. 1, 2 e 4);
Art. 65 cpv. 2 prima frase
2I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie nonché sostanze o organismi.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.