Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine

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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019

formazione e i loro ospedali sono tenuti, ad esempio mediante convenzioni sulle prestazioni, a svolgere attività di formazione. Le prescrizioni introdotte con la nuova legge federale sono però più ampie di quelle previste in molti Cantoni. I contributi della Confederazione sono destinati a sostenere i Cantoni nell’attuazione di queste disposizioni per un periodo limitato. Gli aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni per i contributi di formazione secondo l’articolo 6 hanno lo scopo di consentire ai Cantoni di sostenere un maggior numero di studenti in cure infermieristiche SSS e SUP o di aumentare l’ammontare dei contributi.

7.5.2 Gestione materiale e finanziaria

Il progetto lascia ai Cantoni una grande libertà su come disciplinare la fissazione dei posti per la formazione pratica degli infermieri (art. 5). Li obbliga però ad assumere almeno la metà dei costi di formazione scoperti. A tal proposito i Cantoni possono fare riferimento alle raccomandazioni in vigore della CDS; senza imporglielo, il progetto lascia facoltà ai Cantoni di elaborare nuove raccomandazioni. Per i contributi di formazione secondo l’articolo 6 i Cantoni sono obbligati a sostenere finanziariamente le persone che ne hanno diritto per assicurarne il mantenimento. Il novero degli aventi diritto possono tuttavia stabilirlo da sé disciplinando le condizioni secondo l’articolo 6 capoverso 2. I dettagli per la commisurazione dei contributi federali vanno disciplinati nelle disposizioni d’esecuzione (art. 7 cpv. 3). Non sussiste alcun diritto ad aiuti finanziari. Con la riserva sullo stanziamento del credito si tiene inoltre conto delle esigenze di politica finanziaria (art. 7 cpv. 1).

7.5.3 Procedura di concessione dei contributi

I Cantoni presentano all’UFSP le domande volte a ottenere i contributi federali. Per l’esame di tali domande l’UFSP può avvalersi di esperti, in particolare un’impresa di consulenza esterna con esperienze nel settore pubblico, che dispone delle conoscenze specialistiche necessarie. Qualora le domande superino le risorse a disposizione, il DFI stila un elenco di priorità; a tal fine tiene conto di una distribuzione regionale equilibrata delle risorse (art. 7 cpv. 4). Con la procedura prevista – presentazione delle domande direttamente all’UFSP – si adotta una soluzione snella ed efficiente (cfr. commento all’art. 8 cpv. 1).

7.5.4 Limitazione temporale e strutturazione decrescente degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari della Confederazione sono limitati a otto anni (cfr. commento all’articolo 12). In tal modo si chiarisce che la Confederazione sostiene i Cantoni nella creazione di posti per la formazione pratica e nella promozione dell’accesso alla formazione in cure infermieristiche soltanto a titolo di finanziamento iniziale. Inoltre, la Confederazione sostiene i Cantoni al massimo per la metà dei pagamenti