Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine
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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il diritto internazionale applicabile dalla Svizzera non prevede norme relative all’oggetto del presente progetto di legge.
7.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 164 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto di legge soddisfa questa condizione.
Le leggi federali sono soggette a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. Il presente progetto prevede esplicitamente il referendum facoltativo (art. 12 cpv. 1).
7.4 Subordinazione al freno alle spese
L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. stabilisce ai fini del contenimento delle spese che le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi necessitano dell’approvazione della maggioranza dei membri in ognuna delle due Camere. Questo vale per l’articolo 7 capoverso 1 e per il decreto federale che stanzia un credito d’impegno per i contributi federali destinati a promuovere la formazione in cure infermieristiche per un importo di 469 milioni di franchi. Ed è assoggettato al freno alle spese, visto che prevede un importo massimo di 25 milioni di franchi, anche il futuro decreto federale sull’aumento del numero di diplomi in cure infermieristiche nelle scuole universitarie professionali cantonali (cfr. n. 5.1.2). Il decreto federale che stanzia un credito d’impegno per gli aiuti finanziari destinati a promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base, in particolare l’interprofessionalità (cfr. n. 5.3) comporta nuove spese uniche per 8 milioni di franchi e non sottostà pertanto al freno alle spese.
7.5 Conformità alla legge sui sussidi
7.5.1 Importanza degli aiuti finanziari per la realizzazione degli obiettivi perseguiti
Gli aiuti finanziari della Confederazione dovrebbero indennizzare parzialmente i Cantoni per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge. I contributi dei Cantoni per le prestazioni di formazione pratica secondo gli articoli 2–5 non rappresentano per i Cantoni una misura del tutto nuova: come emerge dal rapporto sul fabbisogno 2016, molti già dispongono di una base legale per tali prestazioni di