Avamprogetto 2a
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 2 pagine
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Decreto federale che approva la Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1, 87 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,
decreta:
Art. 1
1 La Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 20123 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è approvata.
2Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione della Svizzera alla Convenzione.
3Il Consiglio federale è autorizzato a denunciare, mediante notifica al depositario, la Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 19884 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna.
4All’atto dell’adesione e in virtù degli articoli 15 e 18 della Convenzione di cui al capoverso 1, il Consiglio federale formula le seguenti riserve:
a. Riserva di cui all’articolo 18 paragrafo 1 lettera a:
La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni per danni dovuti al cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell’acqua.
b. Riserva di cui all’articolo 18 paragrafo 1 lettera c:
La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere d) e e) (art. 18 par. 1 lett. c).
Art. 2
La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.
Art. 3
1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato.
1RS 101
2FF ….
3FF xxx, RS xxx
4 RS 0.747.206
2013–......