Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna

La Repubblica federale di Germania,

Il Regno del Belgio,

La Repubblica francese,

Il Granducato del Lussemburgo,

Il Regno dei Paesi Bassi,

La Confederazione Svizzera,

considerato che la riduzione dei rifiuti come pure la raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti a fini di riciclaggio e di eliminazione rappresentano, sia per motivi legati alla protezione dell’ambiente sia nell’interesse della sicurezza e della salute

dell’equipaggio e degli utenti dei servizi di trasporto, un’esigenza per la navigazione interna e per i rami economici ad essa connessi e che questi vogliono potenziare il loro contributo in tale ambito;

convinti della necessità di adottare a tal fine normative uniformi e concertate a livello internazionale per prevenire distorsioni della concorrenza;

convinti inoltre che la raccolta, il deposito, il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti di bordo debbano essere finanziati sulla base del principio di causalità;

considerato in particolare che l’applicazione di una tassa fissata uniformemente a livello internazionale e basata sui quantitativi di gasolio venduto alla navigazione interna, riscossa per il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti oleosi e grassi della navigazione, non contravviene al principio dell’esenzione doganale e fiscale negli Stati rivieraschi del Reno e in Belgio, sancito dalla Convenzione del 16 maggio 1952 sul trattamento doganale e fiscale del gasolio adoperato come provvisione di bordo nella navigazione sul Reno;

animati dal desiderio che altri Stati, le cui vie navigabili interne sono collegate con quelle degli Stati contraenti, aderiscano alla presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intendono per: