Avamprogetto 2b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 16 pagine
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0.747.206
Traduzione
Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI 2012)
Gli Stati Parte a questa Convenzione,
riconoscendo l’opportunità di definire in un trattato regole unitarie in materia di limitazione della responsabilità nella navigazione su tutte le vie navigabili interne,
e considerato che è auspicabile che la Convenzione di Strasburgo del 1988 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna sia aggiornata,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Il diritto di limitazione
Art. 1 Persone aventi diritto di limitare la loro responsabilità, definizioni
1. I proprietari di battelli e gli addetti al recupero, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione nei confronti delle rivendicazioni di cui all’articolo 2.
2. Il termine:
a) «proprietario di battello» designa il proprietario, l’affittuario o il noleggiatore a cui è concesso l’uso del battello nonché il gerente di un battello;
b) «battello» designa un battello di navigazione interna utilizzato in navigazione a fini commerciali e comprende anche gli idroscivolanti, i traghetti e le piccole imbarcazioni utilizzati in navigazione a fini commerciali, ma non gli aliscafi. Sono equiparati ai battelli le draghe, le gru, gli elevatori e tutti gli altri impianti e attrezzature galleggianti e mobili di natura analoga;
c) «addetto al recupero» designa ogni persona che fornisce servizi in relazione diretta con le operazioni di assistenza o di salvataggio. Tali operazioni comprendono parimenti quelle di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere d), e) e f);
d) «merci pericolose» designa tutte le merci considerate pericolose ai sensi del capitolo 3.2 del Regolamento allegato all’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) nella sua versione vigente;
e) «via navigabile» designa ogni tipo di via navigabile interna, inclusi i laghi.
3. Se sono presentate rivendicazioni di cui all’articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del