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Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 5 pagine
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Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 e 66 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo della cooperazione internazionale
La cooperazione internazionale in materia di formazione mira a:
a. rafforzare e ampliare le competenze dei singoli;
b. sviluppare e mettere maggiormente in contatto le istituzioni e le organizzazioni del settore della formazione;
c. consolidare e sviluppare la qualità e la competitività dello spazio formativo svizzero.
Art. 2 Definizione e campo d’applicazione
1La cooperazione internazionale in materia di formazione ai sensi della presente legge comprende la mobilità internazionale per l’apprendimento e la cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni del settore della formazione.
2Questa legge si applica alla scuola dell’obbligo, alla formazione professionale di base, alle scuole di cultura generale del livello secondario II, alla formazione professionale superiore, alle scuole universitarie, alla formazione continua e alle attività giovanili extrascolastiche.
3Si applica soltanto nella misura in cui la promozione delle attività secondo gli articoli 3 e 4 non si basa su altre leggi federali.
RS ..........
1 RS 101
2 FF … 2018–......