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Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 5 pagine

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2Per poter essere definita agenzia nazionale, l’istituzione od organizzazione deve soddisfare le seguenti condizioni:

a. tra i suoi scopi rientrano la promozione della cooperazione internazionale e della mobilità nazionale e internazionale in materia di formazione;

b. dispone delle conoscenze specialistiche e delle capacità necessarie per assicurare un’attuazione coordinata a livello nazionale dei compiti che le sono stati delegati.

3La Confederazione indennizza l’agenzia nazionale per i costi di esecuzione dei compiti che le sono delegati mediante un mandato di prestazioni. L’indennità può essere forfetaria.

4L’agenzia nazionale rende conto al Consiglio federale della sua gestione e contabilità.

5Deve garantire che i sussidi siano impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti. Pubblica i suoi conti e il suo rapporto di attività annuali.

6Il Consiglio federale vigila sull’adempimento dei compiti da parte dell’agenzia nazionale. Definisce le rispettive misure di gestione e di controllo.

Sezione 4: Finanziamento, trattati internazionali, vigilanza e statistica

Art. 7 Finanziamento

L’Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice, i limiti di spesa o i crediti d’impegno per la promozione della cooperazione internazionale in materia di formazione.

Art. 8 Trattati internazionali

1Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione.

2Nei trattati può convenire:

a. il controllo finanziario e gli audit;

b. la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;

c. l’adesione a organizzazioni internazionali.

3Se tali trattati prevedono impegni finanziari per la Svizzera, il Consiglio federale li conclude fatta riserva delle decisioni riguardanti il preventivo e il piano finanziario prese dagli organi federali competenti.

Art. 9 Vigilanza

Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge. Controlla l’impiego dei sussidi concessi.