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Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 5 pagine
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Sezione 2: Promozione da parte della Confederazione
Art. 3 Ambiti di promozione
Fatta riserva delle decisioni riguardanti il preventivo e il piano finanziario prese dagli organi federali competenti, la Confederazione può promuovere la cooperazione internazionale negli ambiti seguenti:
a. la mobilità internazionale delle persone in formazione, degli insegnanti della scuola dell’obbligo e del livello postobbligatorio, dei formatori, di altri responsabili della formazione e delle persone attive nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche;
b. le attività di cooperazione internazionale di istituzioni e organizzazioni del settore della formazione per sviluppare le offerte di formazione, favorire la creazione di reti e lo scambio di esperienze, promuovere la formazione di nuove leve qualificate e competitive nonché aumentare il riconoscimento e l’attrattiva del sistema formativo svizzero oltrefrontiera;
c. il sostegno a strutture e processi sia a livello nazionale che internazionale per facilitare e promuovere le attività di cui alle lettere a e b.
Art. 4 Tipi di sussidi
1La Confederazione può versare:
a. sussidi per la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali;
b. sussidi per l’attuazione di propri programmi federali che non si basano sull’associazione a un programma internazionale; tali sussidi sono concessi a condizione che la Svizzera non sia associata a un programma internazionale nello stesso campo di attività;
c. sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale complementari ai programmi di cui alle lettere a e b, importanti per la Confederazione sotto il profilo della politica della formazione;
d. borse di studio individuali per seguire formazioni d’eccellenza all’estero presso istituzioni selezionate;
e. sussidi per l’esercizio a istituzioni selezionate del settore della formazione all’estero che accolgono persone beneficiarie di una borsa di studio di cui alla lettera d;
f. sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento se non sono gestite dalla Confederazione, per esempio per punti di contatto, reti o iniziative specifiche che:
1. sostengono attività promosse con la presente legge, o
2. permettono di rappresentare a livello internazionale gli interessi della Svizzera in materia di formazione.
2Concede alla Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris sussidi per l’esercizio e la manutenzione.