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Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 5 pagine
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3Il Consiglio federale stabilisce il quadro dei programmi di cui al capoverso 1 lettera b, le istituzioni selezionate di cui al capoverso 1 lettere d ed e nonché le misure di accompagnamento di cui al capoverso 1 lettera f.
Art. 5 Condizioni per la concessione dei sussidi
1I sussidi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b, c ed e possono essere concessi, su sua richiesta, a un’istituzione o a un’organizzazione del settore della formazione se l’attività alla quale sono destinati soddisfa le seguenti condizioni:
a. non ha scopo di lucro;
b. è gestita da un’istituzione od organizzazione del settore della formazione in grado di garantire che i sussidi siano impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti;
c. l’istituzione o l’organizzazione fornisce una prestazione propria;
d. nel caso di una cooperazione tra istituzioni od organizzazioni, tale cooperazione si basa su un accordo tra le istituzioni od organizzazioni partecipanti.
2Le borse di studio di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d possono essere concesse, su loro richiesta, a singoli che provengono dal sistema formativo svizzero.
3I sussidi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera f possono essere concessi, su loro richiesta, a istituzioni od organizzazioni del settore della formazione se la misura di accompagnamento alla quale sono destinati soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché quelle seguenti:
a. risponde a un’esigenza comprovata dello spazio formativo svizzero;
b. non può essere finanziata attraverso altre fonti.
4La Confederazione può versare sussidi destinati a singoli ai sensi dell’articolo 3 lettera a alle istituzioni e organizzazioni del settore della formazione, che li trasferiscono ai beneficiari secondo criteri definiti dal Consiglio federale.
5Il Consiglio federale definisce i costi computabili, il calcolo, la limitazione nel tempo e le procedure applicabili ai sussidi di cui all’articolo 4 capoverso 1.
Sezione 3: Delega di compiti a un’agenzia nazionale
Art. 6
1Il Consiglio federale può designare come agenzia nazionale un’istituzione od organizzazione di diritto privato o pubblico con sede in Svizzera e delegarle compiti di attuazione in relazione alle misure di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, b e f. I sussidi vengono assegnati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).