Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/54: Modifica dell'ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta · 11 pagine

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1 Situazione iniziale

Prima dell’entrata in vigore del progetto sul finanziamento e sull’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF), nel certificato di salario del titolare del veicolo aziendale i datori di lavoro dichiaravano ogni mese, a titolo di prestazione accessoria al salario, lo 0,8 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo per l’uso privato dello stesso (senza il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro). Con l’accettazione del progetto FAIF, dal 1° gennaio 2016 il titolare del veicolo aziendale deve determinare anche il tragitto effettivo tra il domicilio e il luogo di lavoro e conteggiarlo come altro reddito a 70 centesimi al chilometro nella dichiarazione d’imposta. Al pari degli altri dipendenti, anche il titolare di un veicolo aziendale della Confederazione ha diritto alla deduzione ordinaria delle spese di trasporto, limitata a 3000 franchi. Nella maggioranza dei Cantoni le spese di trasporto possono essere dedotte come spese professionali in maniera illimitata o superiore.

La mozione 17.3631 «FAIF. Eccessivi oneri amministrativi per i titolari di veicoli aziendali» depositata dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati e trasmessa al Consiglio federale il 29 maggio 2018 chiede una semplificazione amministrativa sotto forma di compensazione forfettaria per l’uso del veicolo aziendale che includa l’uso per recarsi al lavoro. In questo caso la deduzione delle spese di trasporto sarebbe esclusa. Il tenore della mozione è il seguente:

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative necessarie affinché, a livello regolamentare, si tenga conto della parte di reddito a titolo di utilizzo di un veicolo aziendale per effettuare i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro e che la deduzione delle spese di trasferta sia esclusa per i contribuenti coinvolti.

L’utilizzo del veicolo aziendale, il cui uso privato è oggetto di un forfait, non rappresenta un vantaggio pecuniario per il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro e pertanto anche una deduzione dei costi per il conseguimento del reddito per il suddetto tragitto è esclusa.

L’attuale forfait del 9,6 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo può essere moderatamente aumentato.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto prevede di aumentare la deduzione forfettaria nell’ambito dell’imposizione

dell’uso privato del veicolo aziendale dallo 0,8 allo 0,9 per cento al mese del prezzo d’acquisto del veicolo. Con questo aumento si compensa forfettariamente anche l’uso del veicolo aziendale per il tragitto dal domicilio al posto di lavoro. La determinazione delle spese di trasporto effettive dal domicilio al posto di lavoro decade.

L’applicazione del calcolo forfettario implica inoltre l’esclusione della deduzione delle spese di trasporto di al massimo 3000 franchi per l’imposta federale diretta, in quanto tale deduzione è inclusa nel nuovo importo forfettario. In alternativa, i titolari di veicoli aziendali possono tuttavia optare per il conteggio delle spese effettive per l’uso privato e far valere la deduzione ordinaria delle spese di trasporto. A tal fine occorre tenere un libro di bordo in cui si registrano dettagliatamente tutte le trasferte.

La deduzione forfettaria, che finora era definita solo nelle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite, verrà statuita nell’ordinanza sulle spese professionali. Con la nuova regolamentazione a livello di ordinanza, la comunicazione 002-D dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 15 luglio 2016 relativa alla dichiarazione della parte di servizio esterno svolta dai collaboratori con veicolo aziendale diventa priva di oggetto.