Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/54: Modifica dell'ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta · 11 pagine

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disparità di trattamento supplementare tra i pendolari che dispongono e quelli che non dispongono di un veicolo aziendale.

Il PLR non vede alcuna disparità di trattamento tra i dipendenti che si recano al lavoro con i trasporti pubblici e quelli che vi si recano con un veicolo privato.

Tra i titolari di un veicolo aziendale

18 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, JU, NE, OW, SG, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, due partiti (pvl e PSS) e cinque organizzazioni (Greenpeace, Pro Natura, USS, AST, WWF) fanno presente che la nuova soluzione forfettaria avvantaggerebbe i titolari di veicoli aziendali con un tragitto più lungo per recarsi al lavoro o con una quota di servizio esterno minore rispetto a quelli con tragitti più brevi o con una quota di servizio esterno elevata. Nell’ottica del principio dell’imposizione secondo la capacità economica, queste ripercussioni così diverse sono discutibili.

Il Cantone BE osserva che il progetto rende giustizia solo al caso medio, ma che questo però varia a seconda del Cantone, motivo per cui la deduzione forfettaria proposta difficilmente porterebbe a una soluzione adeguata.

Alcuni Cantoni (AG, NE, OW, SG), la CDCF e il PLR ammettono che, per loro natura, le deduzioni forfettarie non possono tenere conto delle situazioni individuali.

4.5 Ripercussioni per i Cantoni

Correzioni a livello di dichiarazione d’imposta o mancanza di semplificazione ammi-

nistrativa per i contribuenti

10 Cantoni (AG, BL, FR, GL, NE, OW, SH, TG, UR, ZH) e la CDCF temono che nei Cantoni con deduzioni superiori a quelle della Confederazione o una deduzione delle spese di trasporto illimitata, i titolari di un veicolo aziendale richiederebbero una deduzione supplementare per le spese di trasporto; oppure temono che per la tassazione delle imposte cantonali e comunali detti titolari fornirebbero la prova dei costi effettivi dell’uso privato e del tragitto per recarsi al lavoro.

Non attuabile né praticabile

Quattro Cantoni (AG, BL, GL, ZH) considerano ipotizzabile decidere a livello cantonale di continuare ad applicare la soluzione attuale.

Il Cantone GR critica che le spiegazioni fornite nel progetto non permettono di illustrare al contribuente come determinare correttamente le spese di trasporto deducibili in base al diritto cantonale e compilare correttamente la dichiarazione d’imposta.

4.6 Altre osservazioni dei Cantoni

Quattro Cantoni (AG, NE, OW, UR) e la CDCF auspicano che il DFF senta i Cantoni prima di definire e porre in vigore la nuova deduzione forfettaria della quota privata. Ai Cantoni deve essere accordato il tempo necessario per adeguare le proprie disposizioni di esecuzione.

Il Cantone AG si esprime a favore di un termine di adeguamento di almeno sei mesi per adeguare le proprie disposizioni di esecuzione.

Il Cantone SO suggerisce che per determinare i costi effettivi dell’uso privato del veicolo aziendale e per calcolare un’eventuale deduzione delle spese di trasporto vengano impiegate le stesse tariffe al chilometro.