Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 8 pagine

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3.2 Ripercussioni sull’economia, sulla società e l’ambiente

L’avamprogetto non ha ripercussioni sull’economia e sulla società. Con l’inasprimento delle disposizioni penali viene migliorata la protezione degli esemplari di specie protette, il che incide positivamente sulla biodiversità.

4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201613 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201614 sul programma di legislatura 2015–2019. Poiché accogliendo la mozione 15.3958 Barazzone Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di inasprire le sanzioni penali della LF-CITES l’avamprogetto si è reso comunque necessario.

4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Non sussistono contraddizioni tra l’avamprogetto e le strategie del Consiglio federale.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Secondo l’articolo 78 capoverso 4 lettera a Cost. la Confederazione emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. In questo ambito la Confederazione ha piena competenza legislativa.

La LF-CITES, ossia le presenti modifiche, si basano inoltre sulla Convezione CITES che obbliga gli Stati contraenti ad applicare impegni internazionali nel diritto nazionale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le presenti modifiche si basano sulla Convenzione CITES e sono dunque con essa compatibili (cfr. n. 5.1).

5.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200215 sul Parlamento, tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Nell’ambito della presente revisione si emanano, tra l’altro, regolamentazioni che intaccano i diritti di proprietà e di libertà delle persone interessate (diritto di confisca delle autorità di controllo, disposizioni penali). Inoltre, si disciplinano gli obblighi dei cittadini (obbligo dell e aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi, obbligo di indicare diverse informazione se gli esemplari di specie protette vengono offerti pubblicamente). Queste importanti disposizioni che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale.

5.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

L’avamprogetto non influisce sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte di Confederazione e Cantoni.

5.5 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto di revisione contiene le seguenti nuove norme di delega:

La competenza del Consiglio federale a emanare un divieto di importazione di esemplari di specie protette deve essere estesa alle specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III CITES (art. 9 cpv. 1). Inoltre, esso dovrà stabilire quali informazioni devono essere fornite dalle persone che offrono in ve ndita pubblicamente esemplari di specie protette (art. 11a). Dovrebbe rientrare nella competenza del Consiglio federale anche la regolamentazione concernente le informazioni sulla custodia di esemplari vivi sequestrati che devono essere fornite alle persone re sponsabili nonché a terzi (art. 15 cpv. 2). In futuro i divieti di importazione che possono essere emanati su raccomandazione degli organi

13 FF 2016 909

14 FF 2016 4605

15 RS 171.10