Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 8 pagine

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Art. 24 cpv. 3 e 4 Opposizione

Le decisioni dell’USAV possono essere impugnate con opposizione (art. 24 cpv. 1); le decisioni di altre autorità federali sono impugnabili con ricorso all’USAV (art. 25 cpv. 1). I termini di ricorso e di opposizione sono attualmente diversi; per l’opposizione il termine è di 10 giorni (art. 24 cpv. 3), per il ricorso invece è di 30 giorni (art. 25 cpv. 2). Questa differenza è infondata. Il termine di opposizione deve essere adeguato al termine di ricorso e quindi, in futuro, essere anch’esso di 30 giorni (cpv. 3).

L’opposizione consente ai destinatari della decisione di essere sentiti a seguito della decisione emanata (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. b della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa). La concessione di essere sentiti rappresenta un diritto costituzionale (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 19999[Cost.]) che deve essere garantito gratuitamente ai destinatari della decisione. Pertanto, deve essere integrato un capoverso aggiuntivo in cui si dichiara che la procedura di opposizione è gratuita (cpv. 4).

Art. 26 e art. 26a Disposizioni penali

Informazioni generali

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato la mozione 15.3958 Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate del consigliere nazionale Guillaume Barazzone, che incarica il Consiglio federale di inasprire le sanzioni penali della LF-CITES. Inoltre, con la risoluzione 69/314 del 30 luglio 201510 l’assemblea generale dell’ONU ha chiesto agli Stati membri di qualificare come «serious crime» ai sensi della Convenzione ONU del 15 novembre 200011 contro la criminalità organizzata transnazionale le infrazioni commesse dal crimine organizzato nell’ambito degli animali e delle piante protetti. Con questo termine si intendono reati puniti con una pena detentiva di almeno quattro anni (art. 2 lett. b della Convenzione). A seguito di questa decisione politica si effettua un inasprimento delle disposizioni penali.

Art. 26 Contravvenzioni e delitti

Il reato di base non deve più essere considerato una contravvenzione, bensì un delitto. Inoltre, in futuro deve poter essere punito anche chi possiede, offre in vendita o cede a terzi a pagamento o gratuitamente esemplari importati in Svizzera senza autorizzazione (cpv. 1 lett. c). Ciò era già il caso prima dell’entrata in vigore della LF-CITES, quando la disposizione penale era ancora contenuta nella legge sulla protezione degli animali (RS 455 [previgente art. 27 cpv. 1]). Nell’ambito della presente revisione occorre colmare nuovamente questa lacuna di punibilità. Per casi di lieve entità sarà ancora possibile infliggere una multa (cpv. 2). Questo caso si verifica per situazioni che non ledono in maniera rilevante gli interessi della conservazione delle specie. Ad esempio, nel caso in cui manchino le autorizzazioni necessarie per l’importazione di mutanti di colore di pitoni reali allevati che per motivi di conservazione delle specie sono di lieve importanza o di orchidee riprodotte artificialmente. Deve essere punito con la multa anche chi viola le disposizioni di esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile e chi commette un’infrazione per negligenza (cpv. 3 e 4).

Art. 26a Crimini

I casi gravi devono essere considerati crimini. Un caso grave sussiste se l’autore commette per mestiere infrazioni alla LF-CITES o agisce come membro di una banda che si è riunita per l’esecuzione prolungata di infrazioni alla LF-CITES. Inoltre, l’autore può eventualmente essere citato in giudizio per la partecipazione a un’organizzazione criminale o per il sostegno a un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260terdel Codice penale12. In tal modo viene attuata la suddetta risoluzione. Infine, sussiste un crimine anche nel momento in cui l’infrazione riguarda un gran numero di esemplari di specie elencate negli allegati I e II CITES. Un «gran numero» di esemplari protetti, ad esempio, vuol dire cento chili di avorio di elefante (allegato I), oltre cinquanta scialli di lana di antilope tibetana (allegato I) o diverse migliaia di anguille cieche (allegato II).

Art. 27 cpv. 1 periodo 1 Perseguimento penale

A seguito delle modifiche riguardanti le disposizioni penali, è stata apportata una modifica redazionale nel primo periodo del capoverso 1 dell’articolo 27.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Con l’avamprogetto non è prevista alcuna intensificazione dei compiti per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Non vi sono ripercussioni finanziarie né sul personale.

8 RS 172.021

9RS 101

10www.un.org > english > documents > General Assembly Resolutions > 69th - 2014 > A/RES/69/314

11 RS 0.311.54

12 RS 311.0