Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 8 pagine
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Avamprogetto
e rapporto esplicativo
relativo alla modifica della legge federale sulla circolazione delle spe-
cie di fauna e di flora protette
1 Punti essenziali dell’avamprogetto
1.1 Situazione iniziale
Dal 1975 la Svizzera è Stato contraente della Convenzione del 3 marzo 19731 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione CITES). La Convezione contiene tre allegati con animali e piante di specie protette commercializzate a livello internazionale, suddivisi in tre categorie: specie minacciate di estinzione (allegato I), specie che potrebbero essere minacciate (allegato II) e specie protette da singole Parti contraenti (allegato III). L’importazione e l’esportazione di specie minacciate di estinzione sono autorizzate soltanto in casi eccezionali, le altre specie sono soggette a controllo.
Gli obblighi derivanti dalla Convenzione vengono attuati mediante la legge federale del 16 marzo 20122 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) e due ordinanze (ordinanza del 4 settembre 20133 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette [O-CITES] e ordinanza del 4 settembre 20134 sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette [ordinanza sui controlli CITES]).
La mozione 15.3958 Barazzone Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate5, accolta dal Parlamento il 16 dicembre 2016, incarica il Consiglio federale di inasprire le sanzioni penali della LF-CITES. Nell’ambito della revisione si apportano altre modifiche puntuali della LF-CITES, che riguardano soprattutto la competenza di emanare divieti di importazione nonché il conferimento dell’autorizzazione al Consiglio federale a stabilire le informazioni che devono essere fornite dalle persone che offrono pubblicamente esemplari di specie protette.
1.2 La normativa proposta
Le disposizioni penali devono essere inasprite in modo che il reato di base sia considerato un delitto (art. 26). Sussiste un crimine se l’infrazione riguarda un gran numero di esemplari di specie protette o se l’infrazione è commessa per mestiere o come membro di una banda (art. 26a).
La competenza del Consiglio federale a emanare divieti di importazione deve essere estesa alle specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III CITES (art. 9 cpv. 1). Inoltre, la disposizione di divieti di importazione temporanei che possono essere emanati in caso di violazione comprovata della Convenzione CITES in futuro non competerà più al Dipartimento federale dell’interno (DFI) bensì all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), poiché nel caso dell’attuazione dei divieti nella legislazione svizzera si tratta di fatto soltanto di applicare una decisione degli Stati (art. 9 cpv. 2).
In futuro anche le aziende che allevano a titolo professionale esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES devono tenere un registro di controllo degli effettivi (art. 11). Inoltre, deve essere introdotto un obbligo di informazione per le persone che offrono esemplari di specie protette nelle inserzioni su Internet, nei periodici o sui giornali (art. 11a).
1.3 Attuazione
L’attuazione della LF-CITES compete alla Confederazione, in particolare all’USAV (art. 17 cpv. 1 nonché art. 41 O-CITES). Oltre all’USAV, gli organi di controllo sono il Servizio fitosanitario federale, l’Amministrazione federale delle dogane, gli uffici veterinari cantonali, i veterinari e altre organizzazioni o persone del diritto privato o pubblico a cui vengono assegnati compiti esecutivi (art. 41 O-CITES).
Le modifiche proposte della LF-CITES non tangono le competenze esecutive.
2 Commento ai singoli articoli
Art. 9 Divieti di importazione
Cpv. 1
Secondo il diritto attuale il Consiglio federale ha la competenza, in determinate condizioni, di vietare l’importazione di esemplari di specie protette prelevati dall’ambiente naturale od oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali (art. 1 cpv. 2 lett. b). Questa competenza deve essere estesa alle specie di fauna e di flora i cui esemplari pos-
1 RS 0.453
2RS 453
3 RS 453.0
4 RS 453.1
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