Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 8 pagine
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sono essere facilmente confusi con le specie di cui agli allegati I–III (art. 1 cpv. 2 lett. c). In tal modo si intende evitare che queste specie di piante e animali protette a livello nazionale in un altro Paese e dichiaratamente minacciate giungano sul mercato internazionale attraverso la Svizzera.
Cpv. 2
In caso di violazione comprovata della Convenzione CITES, deve continuare a esservi la possibilità di vietare l’importazione di diversi esemplari di specie protette su raccomandazione degli organi della CITES. Dato che tali raccomandazioni si basano su accertamenti fondati e su uno scambio attivo tra gli Stati contraenti rappresentati nei rispettivi organi, nell’applicare il divieto nella legislazione svizzera si tratta di fatto soltanto dell’attuazione di una decisione degli Stati contraenti. In futuro dovrà occuparsene l’USAV in qualità di Ufficio specialistico competente (cpv. 2) e dovrà quindi poter modificare autonomamente l’allegato 3 dell’ordinanza sui controlli CITES che elenca i divieti di importazione. L’O-CITES conterrà la norma di delega concreta.
Art. 11, rubrica e cpv. 1 e 3 Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento
Negli ultimi dieci anni la percentuale del numero di animali vivi oggetto di commercio provenienti da allevamenti è aumentata continuamente. Attualmente questa percentuale corrisponde alla maggioranza degli animali vivi oggetto di commercio. In parallelo sono aumentati in tutto il mondo i casi di «riciclaggio» di animali prelevati illegalmente dall’ambiente naturale e venduti tramite le aziende di allevamento. Nel 2016 per contrastare questo problema gli Stati contraenti della Convenzione CITES hanno emanato la risoluzione Conf. 17.7 «Review of trade in animal specimens reported as produced in captivity», secondo la quale gli Stati membri della CITES si impegnano a dedicare maggiore attenzione al problema. In futuro non solo le aziende che commerciano a titolo professionale esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES devono tenere un registro di controllo degli effettivi ma anche quelle che allevano a titolo professionale queste specie. Questo controllo degli effettivi è importante per verificare l’origine legale degli esemplari che si trovano in custodia degli allevatori. Per sapere chi alleva esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES, il DFI deve inoltre poter prevedere, come per le aziende commerciali, un obbligo di registrazione degli allevatori.
Art. 11a Obblighi di informazione nella vendita di esemplari di specie protette
I venditori di esemplari di specie protette non devono più poter effettuare le loro offerte su Internet, nei periodici o sui giornali in forma anonima. Deve essere introdotto un obbligo di informazione per le persone che offrono in vendita pubblicamente esemplari di specie protette (cpv 1.). Il Consiglio federale viene autorizzato a stabilire obblighi di informazione concreti (cpv.2). I ge stori delle piattaforme di inserzioni su Internet e gli editori della carta stampata con una sezione dedicata alle inserzioni provvedono, nell’ambito delle loro possibilità, alla completezza dei dati (cpv 3). Ciò non significa tuttavia che debbano eseguire un controll o completo. Piuttosto, devono provvedere, mediante strumenti appropriati (ad es. installando un campo obbligatorio per l’indirizzo), a far sì che gli offerenti adempiano ai loro obblighi.
Art. 14 cpv. 2 Misure
Per gli esemplari protetti dalla LF-CITES talvolta sono applicabili anche le disposizioni dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi6 o con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia7. Se questi non soddisfano le relative prescrizioni sulle derrate alimentari e sulle epizoozie vengono contestati e distrutti. In questi casi avrebbe poco senso prescrivere un’ulteriore misura secondo la LF-CITES in aggiunta a quelle previste in base alle suddette ordinanze. Gli organi di controllo devono poter rinunciare a disporre una misura in base alla LF-CITES.
Art. 15 cpv. 2 periodo 2 Sequestro
Gli animali e le piante sequestrati vivi vengono custoditi temporaneamente in una struttura designata dall’USAV (art. 39 cpv. 1 O-CITES). Finora l’USAV informava, su richiesta, le persone responsabili circa il luogo di ricovero del loro animale o delle loro piante. Ciò ha ripetutamente fatto sì che persone disturbassero la gestione della rispettiva struttura. Per evitare situazioni di que sto tipo in futuro, il capoverso 2 sarà integrato in modo che il Consiglio federale debba poter decidere quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi devono essere comunicate alle persone responsabili e a terzi.
Art. 16 cpv. 1 e 1bisConfisca
L’articolo 16 menziona i presupposti secondo cui possono essere confiscati gli esemplari di specie protette. Secondo il diritto attuale il sequestro di cui all’articolo 15 deve precedere la confisca. Tuttavia, vi sono situazioni in cui non è necessaria una procedura a due livelli (sequestro – confisca), ad esempio, nel caso di un esemplare di una specie di cui all’allegato I CITES importato senza la dovuta autorizzazione. Per questi esemplari di regola non vengono emesse autorizzazioni di importazione, cosicché per il destin atario della decisione non deve neanche essere fissato un termine adeguato per presentare a posteriori l’autorizzazione necessaria. Pertanto deve essere possibile disporre direttamente la confisca. Le persone che importano esemplari di specie protette senza autorizzazione, pur essendo palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione, in futuro non dovranno più avere la possibilità di richiedere e presentare all’USAV a posteriori l’autorizzazione necessaria per tale importazione. Bisogna valutare in base alle circostanze di ogni singolo caso se la persona è palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione o meno. Ad esempio, se l’esemplare da importare viene trasportato in un luogo inusuale o se è stato compiuto uno sforzo particolare per garantire che non venga individuato all’ingresso nel Paese. Pertanto, anche in questi casi appare poco opportuno sequestrare prima gli esemplari e poi confiscarli in un secondo momento. Lo stesso vale per un bene senza padrone. L’articolo 16 deve essere modificato in modo che gli organi di controllo possano in casi definiti concretamente confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare (cpv. 1 bis). Di conseguenza, si rende necessario modificare anche il capoverso 1.