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Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 5 pagine

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Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule RU 20..

3Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile entro i termini stabiliti dal Consiglio federale nell’articolo 8b capoverso 6 lettera b, il prelievo è ammesso.

4Il prelievo dalle seguenti persone è ammesso solo se i loro stretti congiunti sono raggiungibili e se non si oppongono al prelievo:

a. persone che al momento dell’accertamento della morte non avevano ancora compiuto il 16° anno di età,

b. persone che prima della loro morte erano incapaci di discernimento in permanenza o per lungo tempo, oppure

c. persone che prima della loro morte erano domiciliate all’estero e non appartenevano a nessuno dei gruppi di persone di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere b numero 1 e c.

5Il Consiglio federale può prevedere che la persona deceduta o i suoi stretti congiunti debbano avere espressamente acconsentito al prelievo, se si tratta di un prelievo di organi, tessuti o cellule che:

a. non sono idonei a salvare la vita del ricevente, oppure

b. sono destinati alla fabbricazione di espianti standardizzati.

Art. 8a Età minima e revoca

1Chi ha compiuto il 16° anno di età decide autonomamente sulla questione del prelievo di organi, tessuti o cellule.

2Un’opposizione o un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione possono essere revocate in qualsiasi momento.

Art. 8b Accertamento dell’opposizione

1Prima di effettuare un prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta, si deve verificare se nel registro delle opposizioni è registrata un’opposizione o un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione di cui all’articolo 10a.

2La consultazione del registro delle opposizioni deve essere successiva alla decisione d’interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

3Se nel registro delle opposizioni non è registrata un’opposizione o un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, né queste sono in altro modo immediatamente riconoscibili, si deve chiedere agli stretti congiunti della persona deceduta se sono a conoscenza di una dichiarazione corrispondente.

4Se non sono a conoscenza né di un’opposizione, né di un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti devono essere informati del loro diritto di opposizione di cui all’articolo 8 capoverso 2.

5Inoltre si deve chiedere agli stretti congiunti delle persone di cui all’articolo 8 capoverso 4 se si oppongono al prelievo.

6Il Consiglio federale stabilisce:

a. la cerchia degli stretti congiunti;