Progetto
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 5 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule RU 20..
b. le modalità e i termini relativi all’accertamento di un’eventuale opposizione o di un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione e al coinvolgimento degli stretti congiunti.
Art. 10 Provvedimenti medici preparatori
1I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere adottati prima della morte del donatore se:
a. la persona o gli stretti congiunti non si sono opposti al prelievo;
b. non accelerano la morte della persona;
c. non inducono nella persona uno stato vegetativo permanente;
d. comportano per la persona soltanto rischi e costrizioni minimi; e
e. sono indispensabili per la riuscita di un trapianto.
2La loro adozione deve essere successiva alla decisione d’interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita. Possono essere adottati già durante l’accertamento dell’opposizione.
3Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile, i provvedimenti medici preparatori sono ammessi.
4Per le persone di cui all’articolo 8 capoverso 4 si deve prima chiedere agli stretti congiunti se si oppongono al prelievo.
5Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere d ed e.
Art. 10a Registro delle opposizioni
1La Confederazione tiene un registro delle opposizioni nel quale possono essere registrate un’opposizione o un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.
2Chi rifiuta il prelievo dei propri organi, tessuti o cellule o desidera registrare un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, può procedere a una registrazione nel registro delle opposizioni.
3La persona incaricata del coordinamento locale (art. 56 cpv. 2 lett. a) può consultare il registro delle opposizioni per mezzo della procedura di richiamo.
4Il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è usato come identificatore personale.
Art. 54 cpv. 2
2Può delegare in particolare:
a. la tenuta del registro delle opposizioni di cui all’articolo 10a;