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Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 5 pagine

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Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule RU 20..

b. il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi o di cellule staminali del sangue di cui all’articolo 15c;

c. l’attribuzione di organi di cui all’articolo 19;

d. la tenuta del registro delle cellule staminali di cui all’articolo 62;

e. il controllo di cui all’articolo 63.

Art. 61 cpv. 2 e 3

2L’informazione comprende in particolare:

a. l’indicazione delle possibilità per esprimere la propria opposizione in merito al prelievo di organi, tessuti o cellule nel registro delle opposizioni e a revocarla in qualsiasi momento;

b. l’indicazione delle conseguenze legate a una mancata opposizione, segnatamente l’informazione secondo cui senza opposizione il prelievo di organi, tessuti o cellule e provvedimenti medici preparatori anche prima della morte sono ammessi;

c. l’indicazione dei rischi e delle costrizioni relativi ai provvedimenti medici preparatori;

d. la regolamentazione legale e la prassi, segnatamente l’esposizione delle condizioni dei prelievi, delle attribuzioni e dei trapianti di organi, tessuti e cellule in Svizzera;

e. l’indicazione del fabbisogno di organi, tessuti o cellule nonché dell’utilità di una donazione per i pazienti.

3Abrogato

Art. 69 cpv. 1 lett. c

1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale4, chiunque intenzionalmente:

c. effettua prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8–8b;

4 RS 311.0