Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

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5.5.6 Protezione dei dati

Per garantire che un’opposizione al prelievo di organi, tessuti o cellule possa essere depositata in modo sicuro e centralizzato, la Confederazione creerà un registro delle opposizioni (art. 10a). In merito, deve definire la struttura e il catalogo dei dati, i diritti di accesso, le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nonché il periodo di conservazione.

Oltre a cognome, nome e data di nascita, il donatore sarà identificato in ospedale mediante il numero d’assicurato dell’AVS (NAVS13). Per questo l’articolo 50e capoverso 1 LAVS impone il disciplinamento dei diritti d’accesso e la destinazione in una legge federale. Questa base è stata creata con l’articolo 10a capoversi 3 e 4.