Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
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disciplinamento giuridico deve indicare in modo chiaro la procedura per coinvolgere gli stretti congiunti.38
L’introduzione del modello del consenso presunto in senso lato comporta dunque una definizione chiara degli obblighi relativi alla ricerca e alla consultazione degli stretti congiunti; il Consiglio federale includerà questo aspetto nell’ordinanza (cfr. art. 8b cpv. 6 lett. b).
Patto ONU II
Finora il Comitato dei diritti dell’uomo dell’ONU non si è ancora occupato delle questioni del consenso relativo al prelievo di organi, tessuti o cellule. I diritti sanciti dal Patto internazionale del 16 dicembre 196639 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) sono tuttavia ampiamente conformi ai diritti sanciti dalla CEDU. L’introduzione del modello del consenso presunto sembra quindi sostanzialmente compatibile con gli obblighi della Svizzera derivanti dal Patto ONU II.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla biomedicina relativo al trapianto
Con la Convenzione del 4 aprile 199740 sui diritti dell’uomo e la biomedicina, il Consiglio d’Europa ha stabilito regole in merito all’applicazione della medicina e della ricerca biomedica. Inoltre, il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla biomedicina relativo al trapianto tratta specificamente questioni inerenti al prelievo e al trapianto di organi e tessuti di persone viventi e decedute. La Svizzera ha ratificato entrambi gli accordi.
Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla biomedicina relativo al trapianto lascia agli Stati la libertà di definire nel diritto nazionale con quali condizioni sia consentito il prelievo di organi, tessuti o cellule di una persona deceduta. L’articolo 17 del Protocollo aggiuntivo stabilisce soltanto che la questione del consenso deve essere prevista per legge e che non è consentito prelevare organi, tessuti o cellule contro la volontà della persona deceduta. Tuttavia, nel rapporto esplicativo concernente il Protocollo aggiuntivo41 è consigliato il rispetto dei diritti di persone che non vivono nello Stato: è consentito prelevare loro organi, tessuti o cellule soltanto qualora la loro volontà relativa a un prelievo sia chiara. Altrimenti per principio si deve procedere secondo il diritto nazionale vigente nel luogo di domicilio della persona deceduta. Come precedentemente illustrato (si veda n. 5.2), l’avamprogetto di legge ha tenuto conto di queste disposizioni. Secondo il diritto relativo alla libera circolazione, agli stranieri e all’integrazione, i frontalieri sono invece oggetto di una controeccezione; per quanto riguarda il prelievo, sono trattati come le persone domiciliate in Svizzera (cfr. art. 8a cpv. 4 lett. c).
38CEDU, Elberte gg. Lettland, no. 61243/08, sentenza del 13 gennaio 2015, n. 111–115;
Petrova gg. Lettland, no. 4605/05, sentenza del 24.06.2014, n. 90–96.
39 RS 0.103.2
40 RS 0.810.2
41 Rapport explicatif du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine, Strasburgo, 24 gennaio 2002.