Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

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Con il modello del consenso al prelievo, al Protocollo aggiuntivo è dunque strettamente legata anche l’informazione della popolazione relativa alla base giuridica concernente il prelievo (art. 8 del Protocollo aggiuntivo). Il presente progetto tiene conto anche di queste prescrizioni (cfr. art. 61 cpv. 2).

5.5.3 Assoggettamento al freno alle spese

Nell’ambito del progetto, il Consiglio federale è incaricato di verificare se l’istituzione del registro delle opposizioni (art. 10a) nonché la sua gestione e manutenzione debbano essere delegate a organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico (art. 54 cpv. 2 lett. a). I compiti delegati devono essere finanziati (art. 54 cpv. 3 della legge sui trapianti). L’istituzione comporterà probabilmente una spesa unica di 450 000–550 000 franchi. La gestione e la manutenzione sono preventivate con spese ricorrenti annue pari a 350 000–500 000 franchi. L’articolo 54 non crea nuove disposizioni in materia di sussidi che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Il progetto non deve quindi essere soggetto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.5.4 Rispetto dei principi illustrati dalla legge sui sussidi

Importanza di un sussidio per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione

La Confederazione tiene un registro delle opposizioni ai sensi dell’articolo 10a. Il Consiglio federale può affidare la sua tenuta a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato (art. 54 cpv. 2 lett. a). L’indennizzo è versato conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge federale del 5 ottobre 199042 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu) sotto forma di finanziamento (cfr. art. 54 cpv. 3 della legge sui trapianti).

Il registro delle opposizioni deve essere decentralizzato e a disposizione dei coordinatori locali negli ospedali o nei centri di trapianto 24 ore su 24 (art. 56 cpv. 2 lett. a della legge sui trapianti). Inoltre, il registro è pensato anche come piattaforma informativa, presso la quale il pubblico può informarsi sulla questione del consenso o sul rifiuto di un prelievo in caso di morte. L’obiettivo della delega dei compiti è quindi quello di garantire che siano svolti nel modo più efficiente possibile in tutta la Svizzera.

Gestione materiale e finanziaria del sussidio

Non è ancora stata presa una decisione relativa a un eventuale delega dei compiti federali conformemente all’articolo 54 capoverso 2 lettera a. Il Consiglio federale intende tuttavia delegare i compiti di tenuta del registro delle opposizioni a un’organizzazione o a una persona di diritto pubblico o privato adeguata. La supervisione dell’organizzazione o della persona incaricata di svolgere i compiti è garanti-

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