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Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 3 pagine

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Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

La legge federale del 17 giugno 20165 sul casellario giudiziale è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1 lett. abis

1I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente:

abis. i numeri di controllo del processo utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici;

Art. 62 cpv. 1 e 1bis

1Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i dati seguenti iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:

a. le nuove sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);

b. i nuovi procedimenti penali pendenti (art. 24).

1bisIl Servizio del casellario giudiziale comunica alla Segreteria di Stato della Migrazione i dati seguenti iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:

c. le nuove sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);

b. i nuovi procedimenti penali pendenti (art. 24);

c. la data di partenza effettiva o quella stabilita dall’autorità di esecuzione (art. 20 cpv. 3 lett. a) nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza volontaria;

d. la sospensione dell’esecuzione dell’espulsione;

e. la revoca della sospensione dell’esecuzione dell’espulsione;

f. le modifiche dei dati comunicati riguardanti l’espulsione.

5 FF 2016 4315