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Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 4 pagine
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Ordinanza sull’informazione Avamprogetto relativa a misure di protezione degli adulti
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 451 capoverso 2 del Codice civile (CC)1,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’informazione relativa al sussistere di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale e ai suoi effetti.
Art. 2 Autorità competente
1 L’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) è competente per il trattamento delle domande d’informazione.
2 La competenza per territorio è retta dall’articolo 442 CC.
Sezione 2: Domanda di informazione
Art. 3 Forma della domanda
1 Il richiedente può presentare la sua domanda all’APMA per scritto, in forma elettronica od oralmente.
2 Se una domanda è incompleta o presenta altre lacune formali, l’APMA ne informa immediatamente il richiedente.
Art. 4 Domanda di informazione sulla propria persona
1 La domanda di informazione sulla propria persona comprende i propri dati personali. Va allegata una copia di un documento d’identità ufficiale.
RS ..........
1 RS 210 2019–......