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Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 4 pagine

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Ordinanza sull’informazione Avamprogetto relativa a misure di protezione degli adulti

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 451 capoverso 2 del Codice civile (CC)1,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’informazione relativa al sussistere di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale e ai suoi effetti.

Art. 2 Autorità competente

1 L’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) è competente per il trattamento delle domande d’informazione.

2 La competenza per territorio è retta dall’articolo 442 CC.

Sezione 2: Domanda di informazione

Art. 3 Forma della domanda

1 Il richiedente può presentare la sua domanda all’APMA per scritto, in forma elettronica od oralmente.

2 Se una domanda è incompleta o presenta altre lacune formali, l’APMA ne informa immediatamente il richiedente.

Art. 4 Domanda di informazione sulla propria persona

1 La domanda di informazione sulla propria persona comprende i propri dati personali. Va allegata una copia di un documento d’identità ufficiale.

RS ..........

1 RS 210 2019–......