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Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 4 pagine
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2 Se è a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace che limita o potrebbe limitare l’esercizio dei diritti civili del terzo in relazione al negozio giuridico menzionato nella domanda, l’APMA lo comunica al richiedente. In allegato alla comunicazione provvede inoltre a:
a. fornire al richiedente un estratto della decisione o una parafrasi del contenuto determinante della stessa;
b. rinviare il richiedente al curatore o al mandatario precauzionale.
Art. 9 Forma e obbligo di informazione
1 L’APMA rilascia le informazioni in forma scritta.
2 Rilascia le informazioni di cui agli articoli 7 e 8 entro due giorni lavorativi e le invia al richiedente per posta A nonché, su espresso desiderio di quest’ultimo, per raccomandata.
3 Se rilascia un’informazione relativa a un terzo, ne invia una copia al terzo medesimo e alla persona autorizzata a rappresentarlo.
Sezione 4: Emolumenti
Art. 10
L’emolumento forfetario per il rilascio di un’informazione ammonta a 10 franchi più le spese di porto.
Sezione 5: Procedura di reclamo
Art. 11
Contro le decisioni emanate dall’APMA in applicazione della presente ordinanza è dato reclamo al giudice competente (art. 450 CC).
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12 Disposizione transitoria
Alle domande pendenti all’entrata in vigore della presente ordinanza sono applicabili le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il … .