Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/134 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
e) una valutazione della sicurezza delle componenti dell'interoperabilità;
f) una valutazione dell'uso del CIR a fini di identificazione;
g) una valutazione dell'uso del CIR a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati
gravi;
h) una valutazione delle eventuali implicazioni, incluso qualsiasi impatto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi
di frontiera, e di quelle aventi un impatto sul bilancio generale dell'Unione;
i) una valutazione della ricerca nelle banche dati Interpol attraverso l'ESP che comprenda informazioni sul numero di
riscontri ottenuti dalle banche dati Interpol e informazioni sugli eventuali problemi riscontrati.
La valutazione globale a norma del primo comma del presente paragrafo comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
5. Entro il 12 giugno 2020 e successivamente ogni anno fino all'adozione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 68, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene anche informazioni particolareggiate sulle spese sostenute e sugli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi.
6. Due anni dopo l'entrata in funzione del MID a norma dell'articolo 68, paragrafo 4, la Commissione effettua un esame dell'impatto del MID sul diritto alla non discriminazione. In seguito a questa prima relazione, l'esame dell'impatto del MID sul diritto alla non discriminazione deve far parte dell'esame di cui al paragrafo 4, lettera b) del presente articolo.
7. Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi da 3 a 6. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.
8. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le valutazioni comprensive di cui al paragrafo 4.
9. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, e fatte salve le limitazioni necessarie per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non sia compromessa alcuna indagine nazionale, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull'ef ficacia dell'accesso ai dati conservati nel CIR a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:
a) gli scopi esatti delle consultazioni, compresi i tipi di reati di terrorismo o altri reati gravi;
b) i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell'ambito
di applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013;
c) il numero delle richieste di accesso al CIR a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri
reati gravi;
d) il numero e i tipi di casi in cui si è giunti a un'identificazione;
e) la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha
confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.
Le relazioni annuali preparate dagli Stati membri e da Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
10. Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per gestire le richieste di accesso dell'utente di cui all'articolo 22 e agevolare la raccolta delle informazioni a norma dei paragrafi 7 e 9 del presente articolo ai fini dell'e laborazione delle relazioni e delle statistiche di cui a tali paragrafi. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.