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Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/133

Articolo 71

Gruppo consultivo

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo di interoperabilità. In fase di progettazione e di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità si applica l'articolo 54, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 72

Formazione

eu-LISA svolge compiti relativi all'offerta di formazione sull'uso tecnico delle componenti dell'interoperabilità a norma del regolamento (UE) 2018/1726.

Le autorità degli Stati membri e gli organi dell'Unione forniscono al loro personale autorizzato a trattare i dati utilizzando le componenti dell'interoperabilità un adeguato programma di formazione sulla sicurezza dei dati, la qualità dei dati, le norme in materia di protezione dei dati, le procedure applicabili al trattamento dei dati e gli obblighi d'infor mazione ai sensi degli articoli 32, paragrafo 4, 33, paragrafo 4, e 47.

Se del caso, sono organizzati corsi di formazione comuni a livello di Unione per rafforzare la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche tra il personale delle autorità degli Stati membri e degli organi dell'Unione autorizzato a trattare i dati utilizzando le componenti dell'interoperabilità. È prestata particolare attenzione al processo di individuazione multipla dell'identità, compresa la verifica manuale delle identità diverse e la relativa necessità di mantenere idonee garanzie dei diritti fondamentali.

Articolo 73

Manuale pratico

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA e altre agenzie pertinenti dell'Unione, mette a disposizione un manuale pratico per l'implementazione e la gestione delle componenti dell'interoperabilità. Il manuale pratico fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione adotta il manuale pratico sotto forma di raccomandazione.

Articolo 74

Monitoraggio e valutazione

1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo delle componenti dell'interopera bilità e la loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2. Entro il 12 dicembre 2019 e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo delle componenti, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'intero perabilità nonché sulla loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale. Una volta che lo sviluppo è completato, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.

3. Quattro anni dopo l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità a norma dell'articolo 68, e successivamente ogni quattro anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico delle componenti dell'interoperabilità, compresa la loro sicurezza.

4. Un anno dopo ogni relazione di eu-LISA la Commissione effettua una valutazione globale delle componenti di interoperabilità, che comprende:

a) una valutazione dell'applicazione del presente regolamento;

b) un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del presente regolamento e della sua incidenza sui diritti

fondamentali, compresa in particolare una valutazione dell'impatto delle componenti dell'interoperabilità sul diritto alla non discriminazione;

c) una valutazione del funzionamento del portale web, compresi dati relativi all'utilizzo del portale web e il numero di

richieste risolte;

d) una valutazione della perdurante validità dei principi di base delle componenti dell'interoperabilità;