Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/132 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dei meccanismi e delle procedure di
controllo automatico della qualità dei dati, degli indicatori comuni per la qualità dei dati e delle norme minime di qualità, che è effettuato in cooperazione con le autorità gli Stati membri.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione degli atti di esecuzione.
6. La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale il CRRS entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 39, paragrafo 5, e all'articolo 43, paragrafo 5;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CRRS che è effettuato in
cooperazione con le autorità degli Stati membri;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 39 e le abbia comunicate alla Commissione.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione degli atti di esecuzione
7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito dei collaudi effettuati a norma del paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b), del paragrafo 3, lettera b), del paragrafo 3, lettera b), del paragrafo 4, lettera b), del paragrafo 5, lettera b), e del paragrafo 6, lettera b).
8. Gli Stati membri, l'unità centrale ETIAS ed Europol iniziano a utilizzare ciascuna delle componenti dell'interopera bilità a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi, rispettivamente, dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 69
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 65, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 65, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'articolo 49, paragrafo 6, dell'articolo 63, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 70
Procedura di approvazione
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.