Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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L 135/130 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

Articolo 66

Spese

1. Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento dell'ESP, del BMS comune, del CIR e del MID sono a carico del bilancio dell'Unione.

2. Le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali e la loro connessione alle interfacce nazionali uniformi nonché per ospitare le interfacce nazionali uniformi sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Sono escluse le seguenti spese:

a) l'ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);

b) l'hosting dei sistemi IT nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);

c) la gestione di sistemi IT nazionali (operatori e contratti di assistenza);

d) la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione

nazionali.

3. Fatti salvi gli ulteriori finanziamenti a tal fine da altre fonti del bilancio generale dell'Unione europea, un importo di 32 077 000 EUR è mobilitato dalla dotazione di 791 000 000 EUR prevista a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per coprire i costi di attuazione del presente regolamento, come previsto ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Dalla dotazione di cui al paragrafo 3, 22 861 000 EUR sono assegnati a eu-LISA, 9 072 000 EUR sono assegnati a Europol e 144 000 EUR sono assegnati all'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), per sostenere tali agenzie nell'espletamento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento. Tali finanziamenti sono attuati in regime di gestione indiretta.

5. Le spese sostenute dalle autorità designate di cui all'articolo 4, punto 24), sono a carico di ciascuno Stato membro. Le spese per connettere al CIR ciascuna autorità designata sono a carico, rispettivamente, di ciascuno Stato membro.

Le spese sostenute da Europol, comprese quelle per connettersi al CIR, sono a carico di Europol.

Articolo 67

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano a eu-LISA i nominativi delle rispettive autorità di cui agli articoli 7, 20, 21 e 26 che possono usare l'ESP, il CIR e il MID o accedervi.

Entro tre mesi dall'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità a norma dell'articolo 68, un elenco consolidato di tali autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

2. eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento dei collaudi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), paragrafo 4, lettera b), paragrafo 5, lettera b) e paragrafo 6, lettera b).

3. L'unità centrale ETIAS comunica alla Commissione il positivo completamento del periodo transitorio di cui all'articolo 65.

4. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, tenendo costantemente aggiornata la pagina web.

Articolo 68

Entrata in funzione

1. La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale l'ESP entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che:

a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 443

paragrafo 5;