Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/131

b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'ESP che ha effettuato in cooperazione

con le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che potrebbero utilizzare l'ESP;

c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui

all'articolo 8, paragrafo 1, e le abbia comunicate alla Commissione.

L'ESP consulta le banche dati Interpol solo se le disposizioni tecniche consentono di rispettare l'articolo 9, paragrafo 5. L'eventuale impossibilità di rispettare l'articolo 9, paragrafo 5, comporta la mancata consultazione delle banche dati Interpol da parte dell'ESP, ma non ritarda l'avvio delle attività dell'ESP.

La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.

2. La Commissione fissala data a decorrere dalla quale il BMS comune entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che:

a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 5 e all'articolo 43, paragrafo 5;

b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del BMS comune che deve essere

effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri;

c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui

all'articolo 8, paragrafo 13, e le abbia comunicate alla Commissione;

d) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 5, lettera b).

La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.

3. La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale il CIR entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che:

a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 74, paragrafo 10;

b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CIR che deve essere effettuato in

cooperazione con le autorità degli Stati membri;

c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui

all'articolo 18 e le abbia comunicate alla Commissione;

d) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 5, lettera b).

La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.

4. La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale il MID entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che:

a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 7, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33,

paragrafo 6, all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 49, paragrafo 6;

b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del MID, che è effettuato in cooperazione

con le autorità degli Stati membri e l'unità centrale ETIAS;

c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui

all'articolo 34 e le abbia comunicate alla Commissione;

d) l'unità centrale ETIAS abbia comunicato alla Commissione le informazioni a norma dell'articolo 67, paragrafo 3;

e) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2,

lettera b), al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b).

La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione degli atti di esecuzione.

5. La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale i meccanismi e le procedure di controllo automatico della qualità dei dati, gli indicatori comuni per la qualità dei dati e le norme minime di qualità devono essere utilizzati mediante atti di esecuzione una volta che:

a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 37, paragrafo 4;