Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/82: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 4 pagine

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Svolgono lavoro domenicale regolare o periodico i lavoratori attivi più di sei domeniche in un anno. A questi lavoratori deve essere accordato un riposo compensativo ai sensi dell’articolo 20 LL: il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero con un rapporto 1:1. Qualora si prolunghi oltre le cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva. Il giorno di riposo compensativo dura quindi complessivamente 35 ore.

Se invece i lavoratori sono impiegati fino a sei domeniche all’anno, si parla di lavoro domenicale temporaneo. Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 LL, in tal caso i lavoratori hanno diritto, oltre al riposo compensativo di cui all’articolo 20 LL, a un supplemento salariale del 50 per cento.

Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale per oltre sei domeniche per anno civile, il supplemento salariale del 50 per cento per le prime sei domeniche rimane dovuto.

4 Art. 39 cpv. 2 OLL 1: precisazione riguardo al lavoro continuo atipico

Conformemente all’articolo 17a capoverso 2 LL, in caso di lavoro notturno la durata del lavoro giornaliero può ammontare a 10 ore in uno spazio di 12 ore per un massimo di tre notti consecutive su sette. Per il lavoro continuo atipico è ammessa l’occupazione di lavoratori in squadre durante il fine settimana fra il giovedì sera e il lunedì mattina. In altre parole, entrano in linea di conto complessivamente quattro notti. L’articolo 17a capoverso 2 LL è preminente rispetto all’articolo 39 capoverso 2 lettera b OLL 1: ciò significa che se il lavoratore impiegato in una squadra il fine settimana è occupato di notte 10 ore in uno spazio di 12 ore, il lavoratore in questione può essere impiegato al massimo tre notti, e questo anche se la durata del lavoro nelle altre notti è inferiore alle 10 ore. Questa precisazione era già riportata nelle Indicazioni relative all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (art. 39) e viene ora ripresa nell’ordinanza.

5 Art. 45 OLL 1: visita medica e consulenza obbligatorie

Secondo l’attuale articolo 45 capoverso 1 OLL 1, la visita medica è obbligatoria per i giovani che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno fra le ore 01.00 e 06:00. La restrizione prevista per i giovani è eliminata per allineare la disposizione al contenuto dell’articolo 12 OLL 5 (RS 822.115), secondo cui le visite e la consulenza mediche sono obbligatorie per i giovani impiegati di notte, ossia tra le 22:00 e le 06:00.

La visita medica si svolge in genere ogni due anni. Con il nuovo capoverso 2 dell’articolo 45, questo intervallo può essere adeguato se il lavoratore deve già essere sottoposto a un’altra visita di controllo di idoneità alla guida secondo l’art. 27 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (RS 741.51). Lo scopo è infatti quello di uniformare le varie disposizioni legali.

Le disposizioni vigenti secondo cui il medico deve informare, oltre al datore di lavoro e al lavoratore, anche l’autorità competente in merito alle conclusioni sull’idoneità o inidoneità al lavoro notturno (art. 45 cpv. 3 OLL 1) e secondo cui, in caso di idoneità soggetta a condizioni,