Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/82: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 4 pagine

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tale autorità può – su richiesta e a determinate condizioni – autorizzare l’impiego del lavoratore (art. 45 cpv. 4 OLL 1), si sono rivelate impraticabili.

Da un lato, sulla sola base dei moduli ricevuti, la SECO non è in grado di verificare se la visita medica è stata effettuata in tutte le aziende. Inoltre, non è noto alcun caso in cui la SECO e/o il medico del lavoro abbiano preso una decisione a distanza riguardo all’impiego di un lavoratore la cui idoneità è soggetta a condizioni. Una decisione di questo tipo può essere presa solamente dal medico che ha effettuato la visita.

Dall’altro, sono numerosissime le aziende che inviano alla SECO i moduli sulla valutazione medica dell’idoneità. La gestione amministrativa di un numero di moduli così elevato richiede risorse ingenti e non offre alcun valore aggiunto in termini di prevenzione dato che, concretamente, non emerge se i lavoratori per i quali è stato compilato il modulo corrispondano (ancora) a quelli attualmente impiegati dal datore di lavoro e se siano quelli che effettivamente svolgono il lavoro notturno.

La SECO ha già informato per iscritto le aziende e i medici di non mandarle più i moduli, bensì di tenerli a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza in caso di visita aziendale. La modifica consente quindi un allineamento alla situazione attuale. La presente revisione è stata decisa in occasione della riunione della Commissione federale del lavoro tenutasi il 27 agosto 2015.

6 Altre modifiche redazionali dell’OLL 1 a) Art. 12 OLL 1: adeguamento della rubrica

Il «medico assistente» è stato definito nel 2005 all’articolo 4a capoverso 3 OLL 1. Il termine «assistenti medici» deve quindi essere tolto dal titolo dell’articolo 12 OLL 1.

b) Art. 41 e 42 OLL 1: eliminazione della distinzione fra uomini e donne nella domanda per un permesso

Nella frase introduttiva in italiano dell’articolo 41 OLL 1, per conformarsi alle altre versioni linguistiche è stata stralciata la precisazione «Salvo nei casi di minima importanza».

Per le domande concernenti la durata del lavoro e i corrispondenti permessi sono richiesti determinati dati. Finora si chiedeva anche, a fini statistici, di indicare il numero di lavoratori interessati separatamente per uomini e donne. Questa distinzione in categorie è però stata eliminata dato che non era possibile interpretare le informazioni a livello statistico. Inoltre, per i giovani ai sensi degli articoli 29 e 32 LL vengono rilasciati permessi distinti, ai quali si applicano condizioni specifiche. In quest’ultimo caso la richiesta di autorizzazione deve contenere anche le indicazioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 OLL 5 (segnatamente la prova che l’occupazione del giovane la notte e la domenica è indispensabile per raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base).