Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine

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In virtù dell’articolo 52 in combinato disposto con l’articolo 57 del regolamento (CE)

n. 883/2204, le persone che hanno maturato almeno un anno di assicurazione in Svizzera e che adempiono la durata minima di assicurazione di 15 anni grazie al computo dei periodi di assicurazione maturati in Stati membri dell’UE hanno diritto esclusivamente a una parte del supplemento di rendita proporzionale ai periodi maturati nella previdenza professionale svizzera. Se ad esempio sono stati maturati cinque anni di assicurazione nella previdenza professionale, ne vanno computati dieci maturati all’estero; la persona in questione avrà dunque diritto a un terzo del supplemento di rendita. Questo calcolo pro rata del supplemento di rendita è giustificato, poiché le persone che riescono ad adempiere la durata minima di assicurazione nella previdenza professionale soltanto grazie al computo dei periodi all’estero non sono toccate appieno dalla riduzione dell’aliquota di conversione.

A differenza delle rendite di vecchiaia della previdenza professionale o dell’AVS, il supplemento non va calcolato secondo il diritto svizzero, conformemente all’articolo 52 paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 883/2204. Il supplemento di rendita costituisce infatti una nuova prestazione, il cui importo è indipendente dai contributi pagati.

Ne consegue che le persone che adempiono le condizioni minime soltanto secondo il diritto svizzero ricevono l’importo uniforme previsto dal diritto nazionale per compensare pienamente la riduzione dell’aliquota di conversione, mentre le persone che adempiono le condizioni minime grazie al computo di periodi d’assicurazione maturati in Stati dell’UE o dell’AELS ricevono un importo parziale per compensare proporzionalmente la riduzione dell’aliquota di conversione.

Per il resto, le misure previste dal presente progetto non pongono problemi di compatibilità con il diritto internazionale.

7.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. Le proposte modifiche della LPP e della LFLP nonché quelle della LSA avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.

7.4 Delega di competenze legislative

Nel quadro del presente progetto si prevede di delegare esplicitamente al Consiglio federale le seguenti competenze legislative:

• determinazione delle aliquote minime di conversione applicabili in caso di riscossione anticipata e di rinvio della prestazione di vecchiaia (art. 14 cpv. 2bis AP-LPP);

• definizione delle condizioni per il computo di anni di assicurazione maturati in Svizzera e all’estero e dei relativi mezzi di prova (art. 47c cpv. 3 AP-LPP);

• disciplinamento del supplemento di rendita per le persone che percepiscono una frazione di rendita d’invalidità (art. 47d cpv. 4 AP-LPP);