Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 già il 19 novembre 201426, ragion per cui questo non figura più tra gli obiettivi del programma di legislatura 2015– 201927. Secondo il messaggio sul programma di legislatura, la Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine (cfr. obiettivo 11). Poiché le misure della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 non sono state introdotte a causa della bocciatura nella votazione popolare del 24 settembre 2017, il Consiglio federale ha deciso di avviare immediatamente i lavori per un nuovo progetto, al fine di procedere agli adeguamenti urgenti nella previdenza professionale obbligatoria e preservare così la previdenza per la vecchiaia.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 113 della Costituzione federale (Cost.) per quanto concerne le regolamentazioni nella LPP e nella LFLP nonché sull’articolo 122 Cost. per quanto riguarda la LSA. La normativa proposta è conforme alla Costituzione federale.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
7.2.1 Strumenti delle Nazioni Unite
Il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. All’articolo 9 prevede il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, comprese le assicurazioni sociali. Gli Stati parte si impegnano inoltre a garantire che i diritti enunciati nel Patto verranno esercitati senza discriminazione alcuna, in particolare senza discriminazioni legate al sesso (art. 2 par. 2 e art. 3).
La Convenzione del 18 dicembre 1976 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna è entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1997. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell’impiego ed assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare il diritto alla sicurezza sociale (art. 11 par. 1 lett. e).
7.2.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro
La Convenzione n. 128 del 29 giugno 1967 concernente le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977. La parte III, che concerne le prestazioni di vecchiaia, definisce l’evento coperto e stabilisce la cerchia delle persone protette, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello nonché la durata del versamento delle prestazioni.
26 FF 2015 1
27 FF 2016 909, in particolare pag. 963.