Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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7.2.5 Compatibilità delle diverse misure con il diritto internazionale
Il presente progetto non pone problemi di compatibilità con le convenzioni dell’ONU ratificate dalla Svizzera. Il proposto dimezzamento della deduzione di coordinamento consentirebbe di migliorare la previdenza professionale dei lavoratori a tempo parziale. Considerato che nella maggior parte dei casi sono le donne ad avere questo tipo d’impiego, il presente progetto migliorerebbe la loro previdenza professionale, contribuendo così a una maggiore parità tra i sessi al momento del pensionamento.
La Svizzera attua i summenzionati strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro e del Consiglio d’Europa unicamente nell’ambito della protezione previdenziale del 1° pilastro.
Per quanto concerne i regolamenti di coordinamento dell’UE, va analizzato più approfonditamente il proposto supplemento di rendita. In quanto parte integrante della prestazione di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria esso rientra nell’assicurazione di rendite legale svizzera e quindi nel campo d’applicazione materiale del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 3 par. 1 lett. d). Le disposizioni di questo regolamento sono applicabili alle prestazioni disciplinate dalla LPP (art. 89a LPP).
In virtù di questo regolamento, le persone che, nel quadro della libera circolazione, trasferiscono il proprio luogo di lavoro da uno Stato dell’UE o dell’AELS in Svizzera non possono essere trattate più sfavorevolmente rispetto a quelle che hanno sempre lavorato in Svizzera per quanto concerne il supplemento di rendita.
Per l’adempimento delle condizioni di diritto di cui all’articolo 47c capoverso 1 lettere c e d AP-LPP va considerato quanto segue. In base alle regole di totalizzazione dei periodi secondo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, i periodi di assicurazione maturati nell’assicurazione di rendite legale di Stati dell’UE o dell’AELS vanno presi in considerazione per l’adempimento della durata minima di assicurazione di dieci anni nell’AVS nel periodo immediatamente precedente la riscossione del supplemento di rendita.
Per l’adempimento della durata minima di assicurazione di 15 anni nella previdenza professionale, invece, vanno considerati soltanto i periodi di assicurazione maturati nell’assicurazione di rendite legale di Stati dell’UE o dell’AELS nel quadro dell’esercizio di un’attività lucrativa. Le regole europee di totalizzazione consentono una tale differenziazione tra i periodi acquisiti per un’attività lucrativa e altri periodi equiparati (p. es. periodi educativi o studio). I periodi di assicurazione minima in un’assicurazione per persone esercitanti un’attività lucrativa non devono poter essere compiuti grazie al computo di periodi maturati all’estero che non si fondano su un’attività lucrativa. Poiché praticamente nessuno Stato dell’UE o dell’AELS prevede una previdenza aziendale legale analoga che rientri nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. n. 2), l’AVS e la previdenza professionale obbligatoria svizzere sono coordinate con l’assicurazione di rendite legale degli Stati membri dell’UE o dell’AELS. Non si può dunque operare un’ulteriore differenziazione ai fini della considerazione di periodi maturati all’estero. Non è quindi possibile limitare i periodi computabili maturati negli Stati dell’UE o dell’AELS a quelli maturati in un sistema di previdenza aziendale obbligatoria di uno di questi Stati.