Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine

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7.2.3 Strumenti del Consiglio d’Europa

Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964 è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977. Il nostro Paese ha adottato in particolare la parte V, che riguarda le prestazioni di vecchiaia, la quale definisce l’evento coperto e stabilisce la cerchia delle persone assistite, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello nonché la durata del versamento delle prestazioni. Per quanto attiene al finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale, il Codice prevede che il costo delle prestazioni e le spese amministrative debbano essere finanziate collettivamente mediante contributi o imposte, o congiuntamente da essi, secondo modalità che evitino che le persone con scarse risorse abbiano a sopportare un onere troppo gravoso e che tengano conto della situazione economica della Parte Contraente e di quella delle categorie delle persone assistite (art. 70 par. 1).

7.2.4 Diritto dell’Unione europea

L’articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea28 consente all’Unione di adottare misure per l’istituzione di un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale che agevoli la libera circolazione dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e dei loro familiari. Questo coordinamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 200429, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 200930, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I due regolamenti hanno l’unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui pertinenti principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento fra i propri cittadini e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto dell’Unione europea (UE) non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. Dal 1° giugno 2002, data dell’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199931 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento e applica i due regolamenti comunitari summenzionati (cfr. allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196032 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), i summenzionati regolamenti di coordinamento si applicano anche nelle relazioni con gli Stati dell’AELS.

28GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

29GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regola-

mento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1).

30GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regola-

mento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).

31 RS 0.142.112.681

32 RS 0.632.31